Installazione impianti fotovoltaici in attività soggette al controllo dei vigili del fuoco

Si segnala che la mera installazione di un impianto fotovoltaico, ove non modifichi il rischio incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità. In caso invece di modifica, valutata con aumento del rischio incendio ovvero di modifica delle misure di prevenzione e/o protezione, dovrà essere effettuato l’aggiornamento della valutazione del rischio, prevista dal DM 4/5/1998, con la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del DPR 12/1/1998 nr. 37. Ricordiamo infine che gli impianti fotovoltaici
non configurano, di per se stessi, attività soggette al controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) e vanno realizzati in conformità di quanto stabilito dalla Legge 1/3/1968 nr. 186 e dal DM 22/1/2008 nr. 37.
Tuttavia, quando presenti in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, per il rilascio del CPI, oltre alla documentazione prevista dal DM 4/5/1998, dovrà essere acquisita copia del certificato di collaudo (di cui si riporta in allegato un facsimile) ai sensi del DM 19/2/2007. In allegato: Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici e facsimile certificato di collaudo

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.11.2010

CONDIVIDI LA NOTIZIA