Interpelli Ministero del lavoro

Comunicazione periodica contratti di somministrazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 36 del 22 novembre 2012, ha risposto ad un quesito della Federalberghi, in merito alla applicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall’art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, nell’ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione di lavoro. In proposito si ricorda che la disposizione di cui all’art. 24, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto l’obbligo, da parte dell’utilizzatore di comunicare “
alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (…)
b)
ogni dodici mesi, anche per il tramite della

associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati”.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro con la nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187, nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, pari ad un importo da € 250 a € 1.250, qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente. "…Ciò premesso si ritiene che tale termine, individuato nella citata nota,
non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai

fini dell’applicazione del regime sanzionatorio indicato.
Da ciò consegue la possibilità di applicare la sanzione di cui all’art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato".
Intervalli ridotti tra contratti a tempo determinato per attività stagionali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 37 del 22 novembre 2012, ha risposto ad un quesito della Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in cui, modificando l’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni. In particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui all’art. 46 bis, comma 1, lett a) del D.L. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – afferente l’applicabilità della riduzione degli intervalli anche per le attività di carattere stagionale di cui al comma 4 ter dell’art. 5 – possa considerarsi immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012. Il Ministero del Lavoro, in risposta a quanto sopra, ha chiarito che i termini ridotti (20/30 giorni anziché 60/90 giorni) sono applicabili a tutte le ipotesi delineate dal eventuale disciplina contrattuale collettiva, sottoscritta prima dell’entrata in vigore delle modifiche della Riforma del mercato del lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.11.2012

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