Iscrizione obbligatoria al ruolo dei conducenti: domande frequenti

Per rivedere la news relativa all'argomento clicca QUI. In caso di società (persone/capitali) viene iscritto di diritto il/i rappresentante/i legale, oppure colui che abbia richiesto ed ottenuto l

autorizzazione o entrambi?
La domanda nasce dal fatto che in un comune ci hanno risposto che vengono comunicati i nominativi di tutti i soci della società alla Camera di Commercio ed in un altro comune ci hanno risposto che viene comunicato solo il nominativo del titolare dell

autorizzazione, mentre l

altro socio deve seguire la procedura analoga ai dipendenti.
In caso di società (persone/capitali), premesso che nella previgente disciplina le autorizzazioni avrebbero dovuto essere rilasciate in via generale a ditte individuali e non a società (e che solo per società anche titolari di autorizzazione per autobus gli interpreti ammettevano il rilascio a persona giuridica), qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata alla persona fisica legale rappresentante allora sarà quello il soggetto iscritto d'ufficio; nel caso l'autorizzazione sia stata rilasciata direttamente alla persona giuridica anche in tale caso iscritto d'ufficio sarà il legale rappresentante. Naturalmente sempre la persona fisica iscrivenda al Ruolo deve avere i requisiti soggettivi abilitativi (patente e CAP). Corretta dunque la posizione di chi ha risposto che viene comunicato solo il nominativo del titolare dell’autorizzazione, mentre l’altro socio deve seguire la procedura analoga ai dipendenti. Il primo corso utile per iscrivere all

albo gli autisti che non avessero il requisito entro il 31 maggio sarà prima del 31 maggio 2015?
Nell

ipotesi non sia previsto un corso prima del 31 maggio o comunque questo entro tale data non sia ancora terminato è possibile iscrivere al ruolo in via provvisoria gli autisti che siano alle dipendenze da meno di un anno?
La fase transitoria prevede la operatività del nuovo regime dal 31 maggio. Secondo l'art. 13 del Regolamento "I soggetti conducenti diversi dai titolari che presentano la domanda prevista nel comma 2, possono continuare a operare fino all’avvenuta iscrizione al ruolo del comma 1 o fino alla adozione del provvedimento di diniego dell’iscrizione stessa". La disposizione non legittima iscrizioni "provvisorie", ma comprensibilmente si possono registrare situazioni di soggetti assunti in ipotesi da meno di un anno rispetto al 31 maggio che, a rigore, vedrebbero impedita la possibilità di lavorare dopo il 31 maggio e sino al superamento del primo esame utile. Nell'ottica di non pregiudicare l'esercizio dell'impresa diviene necessario consentire la presentazione di istanza (opportunamente adattata indicando il mancato raggiungimento dei 365 gg nella domanda scrivendo in evidenza “richiesta di iscrizione al ruolo in attesa di esame”) anche da parte di soggetti che, dipendenti o collaboratori famigliari o soci, non abbiamo maturato i 365 giorni e siano in costanza di utilizzo, con prosecuzione della operatività degli stessi sino alla prima (con doverosa iscrizione alla stessa) sessione di esame utile, con conseguente iscrizione in caso di superamento o diniego (e quindi impossibilità di prosecuzione nell'esercizio) in caso di mancato superamento. Non sono previsti corsi, bensì, appunto, sessioni di esame, la prima delle quali dopo il 31 maggio, plausibilmente entro l'estate. Nell

ipotesi di un autista a chiamata utilizzato da più anni (es. 2-3 anni), ma che complessivamente non raggiunga un anno di attività come conducente (225 giorni lavorativi), è possibile ottenere l

iscrizione al ruolo presentando solo la domanda o dovranno effettuare il corso e l

esame?
Il regolamento non distingue le tipologie di impiego e parla di 1 anno, da intendersi (privilegiando l'interpretazione letterale) come periodo di 365 giorni, e quindi anche l'autista a chiamata deve cumulare 365 di "dipendenza" per ottenere la iscrizione a Ruolo. Per quegli autisti a chiamata che non abbiano raggiunto i 365 giorni al 31 maggio valgono i medesimi ragionamenti fatti sopra: richiesta di iscrizione e operatività possibile sino all'esito della prima sessione di esame utile.

DATA DI PUBBLICAZIONE

14.04.2015

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