Istanza di rimborso delle imposte sui redditi per deducibilita’ dell’irap del costo del lavoro

Per l’IRAP pagata (principio di cassa) negli anni precedenti (periodi 2007-2011) è possibile presentare istanza di rimborso per il recupero delle maggiori imposte dirette versate (IRES/IRPEF e addizionali) per effetto della mancata deduzione della quota di IRAP relativa al costo del lavoro per personale dipendente ed assimilato (compresi i compensi dei co.co.pro. e degli amministratori). La deduzione forfettaria del 10% è cumulabile con la deducibilità della quota IRAP afferente il costo del lavoro, salvo il caso in cui la deduzione forfettaria del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli costi per il personale dipendente e assimilato. In tal caso la quota IRAP deducibile deve essere calcolata al netto dell’IRAP già dedotta nel medesimo periodo d’imposta. Possono presentare istanza di rimborso (ovvero della maggiore eccedenza a credito) i contribuenti titolari di:
  • reddito d’impresa in contabilità ordinaria;
  • reddito d’impresa in contabilità semplificata che determinano il reddito con criteri analitici;
  • reddito di lavoro autonomo che determinano il reddito con criteri analitici.
L’istanza di rimborso, qualora sia conveniente, deve essere inviata telematicamente, per la regione Trentino Alto Adige, dal giorno 23 gennaio 2013. In allegato tutti i dettagli.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.01.2013

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