La riforma del mercato del lavoro – Il contratto intermittente

In particolare:
  • modifica dei limiti di età del lavoratore entro i quali il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:
  1. il limite minimo viene abbassato da 25 a 24 anni, ma a condizione che la prestazione venga svolta entro il venticinquesimo anno di età;
  2. il limite massimo viene innalzato da 45 anni a 55;
  • introduzione dell’
    obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro, con modalità semplificate, alla Direzione territoriale del lavoro competente del ricorso alla prestazione;
  • introduzione di una
    sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione sopra citato;
  • soppressione dell’articolo 37 che disponeva, nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali che l’indennità di disponibilità fosse corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro;
  • la previsione che ulteriori periodi predeterminati possano essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
  • viene dettata anche una disciplina transitoria, prevedendo
    che i contratti di lavoro intermittenti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non siano compatibili con le nuove norme, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data.
Comunicazione sulla durata della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a chiamata
La Riforma del Lavoro, in merito all’obbligo di comunicazione preventiva, sopra menzionato, prevede che: “Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, i
l datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Al fine di poter ottemperare a tale obbligo di comunicazione il Servizio Lavoro della P.A.T., in data 16 c.m., ha predisposto un modello, allegato alla presente, che potrà essere utilizzato per uniformare sul territorio provinciale la modalità di comunicazione e facilitare i datori di lavoro. Tale modello, o altra comunicazione che ne replichi il contenuto, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: lavoro.intermittente@provincia.tn.it ovvero ai seguenti numeri di fax:
0461/494034 – 0461/494212
L’Area Lavoro sarà a disposizione per ogni chiarimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.07.2012

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