La riforma del mercato del lavoro – Maternità, dimissioni e risoluzione consensuale

I
commi 16-23 dell’articolo 4 (Ulteriori disposizioni in tema del mercato del lavoro) della legge n. 92/2012 modificano la disciplina in materia di
dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a decorrere dal 18 luglio 2012.
Il
comma 16, che sostituisce il comma 4 dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede
la preventiva convalida, da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio,
delle dimissioni volontarie presentate nel periodo di gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino (nonché di accoglienza del minore adottato o in affidamento).
Il
comma 16, in esame, in particolare:
  • estende (da uno) ai
    primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera
    l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie da parte della lavoratrice e del lavoratore;
  • estende (da uno) ai
    primi tre anni di accoglienza del minore adottato o
    in affidamento la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie (specificando che
    in caso di adozione internazionale i tre anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta d’incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento);
  • nei casi sopra indicati, estende l’istituto della convalida anche al caso di
    risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Nei casi sopra citati il comma 16 specifica che
la convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro (la normativa vigente già la pone come condizione, ma senza specificarne la natura sospensiva).
Per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, la Riforma del lavoro introduce, da domani 18 luglio 2012, l’obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale per la generalità dei rapporti di lavoro: I
commi 17 e 18 prevedono
modalità alternative di convalida al rispetto delle quali viene subordinata
l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per tutti i dipendenti (al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 16):
  • l’efficacia delle dimissioni del lavoratore o della lavoratrice e della risoluzione consensuale del rapporto sono sospensivamente condizionate alla
    convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva (
    comma 17);
  • in alternativa alla procedura, di cui al comma 17, l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla
    sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Si rinvia a un decreto ministeriale di natura non regolamentare per l’individuazione di ulteriori modalità semplificate di accertamento della veridicità della data e della autenticità della dichiarazione del lavoratore, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e dell’evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie (
comma 18);
Il
comma 19 prevede che, se il lavoratore non procede alla convalida o alla sottoscrizione in calce alla C.O. di cessazione, il datore di lavoro deve:
  • inviare una comunicazione scritta al domicilio del dipendente indicato nel contratto di lavoro (o ad altro domicilio formalmente comunicato dal dipendente)
oppure
  • consegnare la comunicazione scritta al lavoratore che ne sottoscrive una copia per ricevuta
contenete l’invito a presentarsi presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competente, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva o ad apporre la sottoscrizione in calce alla comunicazione di cessazione. All’invito deve essere allegata una copia della ricevuta di trasmissione telematica al CPI della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Il
rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della
condizione sospensiva, se:
  • la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il
    termine di sette giorni dalla ricezione, non aderiscono all’invito del datore di lavoro;
  • la lavoratrice o il lavoratore non effettuano, nei predetti 7 giorni, la revoca della dimissioni o della risoluzione consensuale.
Il
comma 21, infatti,
prevede che, nel
termine dei 7 giorni dalla ricezione sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore abbiano la
facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale,
offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro.
La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. Il comma
22 prevede l’
inefficacia delle dimissioni qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il
datore di lavoro non trasmette alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il
termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale.
Infine, il
comma 23 reca una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 nelle ipotesi in cui il
datore di lavoro abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, salvo che il fatto costituisca reato.
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro, con applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 689/1981. L’Area Lavoro sarà a disposizione per ogni chiarimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.07.2012

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