L’apprendistato con le modifiche della Legge n. 78/2014

In particolare:
  1. Il Piano Formativo Individuale dovrà essere compilato in forma sintetica, contestualmente all’inizio del rapporto di apprendistato.
  2. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.
  3. La percentuale di stabilizzazione per l’utilizzo del contratto di apprendistato è del 20% ed è limitata alle sole aziende con un organico complessivo maggiore di 50 dipendenti.
  4. La retribuzione durante il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. apprendistato di 1° livello), per la parte riferita alle sole ore di formazione, sarà almeno del 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.06.2014

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