Lavori usuranti: al 31 marzo 2015 la scadenza per le comunicazioni annuali

Sono da considerare addetti ad attività usuranti e quindi oggetto di comunicazione: 1)
i lavoratori a turno che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
2) i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. A tal proposito con la nota n. 9630 del 23 maggio 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che: a) per lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate; b) lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori. In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte. Il termine per la comunicazione è il 31 marzo 2015. Monitoraggio altre attività usuranti Per tutte le altre attività definite usuranti (lett. a), c) e d) dell’art. 1, co. 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011) è prevista una “rilevazione” il cui termine è individuato dal DM 20/9/2011 con riferimento ad una “periodicità almeno annuale",
senza che sia indicato alcun termine più puntuale ed alcuna sanzione.
Si tratta del monitoraggio delle seguenti lavorazioni:
lettera a): lavori in galleria o miniera; lavori nelle cave; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità e in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto qualora le mansioni siano svolte con carattere di prevalenza e continuità; lettera c): i lavoratori che, alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di tariffa INAIL elencate dal Decreto (es. prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti ecc.) siano addetti alla cd. “linea catena” ovvero che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; lettera d): i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Su tale casistica si è pronunciato nuovamente il Ministero del Lavoro con Nota n. 9622 del 22/5/2012, fornendo dei chiarimenti sulla figura del cosiddetto operatore di esercizio. Tale adempimento potrà essere effettuato entro il 31 marzo 2015 o anche successivamente non essendo un obbligo sanzionato. Lavoratori somministrati La norma ha posto a carico delle aziende utilizzatrici l'onere di effettuare le suddette comunicazioni per quanto riguarda i lavoratori che abbiano svolto la loro missione in attività rientranti fra quelle indicate come usuranti. Si ricorda che il modello LAV_US può essere inoltrato SOLO telematicamente, previo accreditamento nell’apposita sezione del portale Cliclavoro da parte dei datori di lavoro, secondo le modalità indicate dal Ministero del Lavoro. Sono previsti per l’adempimento di cui sopra n. 5 modelli di comunicazione, di seguito elencati: 1. "Inizio lavoro a catena"; 2. "Lavoro usurante D.M. 1999"; 3. "Lavoro usurante notturno"; 4. "Lavoro usurante a catena"; 5. "Lavoro usurante autisti". Per informazioni rivolgersi ai referenti dell'area Consulenza del Lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.03.2015

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