Le novità alla legge n. 92/2012 apportate dalla legge sullo sviluppo

Le modifiche alla legge n. 92/2012 sono contenute nell’articolo 46-bis e riguardano:
  1. contratti a termine: viene, nuovamente modificato il D.L.vo n. 368/2001, limitatamente al periodo di “latenza” tra un contratto a tempo determinato e l’altro. In via generale, 60 o 90 giorni a seconda che il rapporto sia durato per un periodo inferiore, pari o superiore ai 6 mesi. Nei contratti stagionali ed in tutti quelli previsti dalla contrattazione collettiva i termini possono essere ridotti, rispettivamente, a 20 o 30 giorni;
  2. apprendistato: è ammesso, in tutti i settori produttivi, l’apprendistato in somministrazione, anche a tempo determinato;
  3. partite IVA: due dei tre elementi presuntivi (quelli della durata e del reddito complessivo del collaboratore) sono stati cambiati. Ora il riferimento sia agli 8 mesi che all’80% del fatturato riferibile allo stesso soggetto vengono calcolati su 2 anni solari consecutivi;
  4. lavoro accessorio: per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da titolari di integrazione salariale o di misure a sostegno del reddito, fermo restando il limite massimo del compenso, pari a 3.000 euro per anno solare. L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario e di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
  5. indennità di mobilità: è prorogata “a requisiti pieni” fino al 31 dicembre 2014;
  6. ricognizione degli ammortizzatori sociali: entro il 31 dicembre 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme alle associazioni dei datori di lavoro ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, procederà ad una ricognizione delle prospettive economiche ed occupazionali in essere, al fine di ipotizzare eventuali interventi correttivi compatibilmente con lo stato della finanza pubblica;
  7. c
    ontribuzione degli iscritti alla gestione separata: per il 2013 l’aliquota contributiva rimane ferma al 27,72%, ma continuerà a crescere progressivamente fino a raggiungere il 33,72% a decorrere dal 2018. Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota salirà al 20% già a partire dal 2013 (era il 19% nella “Riforma Fornero) per raggiungere il 24% a decorrere dall’anno 2016;
  8. CIGS per le imprese in amministrazione straordinaria: rimarrà fino a dicembre 2015 ma solo per quelle aziende nelle quali sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, che saranno valutati sulla base di parametri oggettivi che saranno definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  9. banca dati sulle crisi aziendali: il Ministero del Lavoro raccoglierà tutti i contratti e gli accordi collettivi di gestione degli esuberi con ricorso ad ammortizzatori sociali. Con un decreto apposito saranno determinate le modalità per la raccolta;
  10. disabili: viene, nuovamente, modificato l’art. 3 della legge n. 68/1999. Dopo le modifiche introdotte con la legge n. 92/2012 anche i contratti a termine di durata pari od inferiore a 6 mesi non rientrano nella base di calcolo per la determinazione dell’aliquota.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.09.2012

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