Le novità contributive per il 2014

Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole E’ aumentata la contribuzione a carico delle aziende agricole. Infatti il D.Lgs n. 146/1997, all’articolo 3, comma 1, prevede l’elevazione nella
misura di 0,20 punti percentuali, a partire dal 1° gennaio 1998, delle aliquote contributive dovute al FPLD dai
datori di lavoro agricolo, che impiegano
operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006. Si ricorda che tale meccanismo era stato sospeso per il triennio 2006/2008. Rimane, invece, invariata l’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
Le nuove aliquote risultano dunque le seguenti: Aliquota IVS da GENNAIO 2014 – Generalità delle aziende agricole Totale 28,10% di cui a carico del lavoratore 8,84% Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale Rimane, invece, invariata, rispetto all’anno 2013, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 146/1997), in quanto è stato raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32%, cui si aggiunge l’aumento dello 0,30% (art. 1, comma 769 della Legge n. 296/2006). Pertanto, le aliquote per l’
anno 2014 rimangono così fissate:
Aliquota IVS da GENNAIO 2014 – Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale Totale 32,30% di cui a carico del lavoratore 8,84% Operai agricoli dipendenti: contribuzione INAIL Rimangono invariate anche le aliquote INAIL: i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro (art. 28, comma 3, D.Lgs n. 38/2000) rimangono i seguenti:

Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,13%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,12%
Agevolazioni per Zone Tariffarie nel settore agricolo Dal 1° agosto 2010 sono fissate “a regime” le agevolazioni contributive nel
settore agricolo(ai sensi dell’articolo 2, comma 49, della Legge n. 191/2009) nelle seguenti misure:

Territori Misura agevolazione D.L. Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
Tale agevolazione non si applica sul contributo di cui all’art. 25, comma 4 della Legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria. Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti L'articolo 9 della Legge n. 413/1984 dispone che:
“Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori,
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione)
l’aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita
per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della Legge 3 giugno 1975,
n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”. L’INPS pertanto precisa come nel calcolo delle aliquote si debba tenere conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.Lgs n. 146/1997. Tale norma prevede che l’aliquota sia elevata, annualmente, dello
0,20%
a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% (cui si deve aggiungere lo 0,70% ex GESCAL). Inoltre va considerato l’incremento dello 0,30% previsto dalla Legge Finanziaria 2007.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto, per effetto dell’incremento dello 0,50% effettuato dal 1° gennaio 2002, la stessa aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89%), cui deve essere aggiunto l’incremento dello 0,30%. Pertanto, per l’anno 2014, l’aliquota contributiva è fissata nella seguente misura: Aliquota IVS da GENNAIO 2014 Totale 28,80% (compr. 0,70 ex GESCAL) di cui a carico del marittimo 9,19% Allineamento graduale dell’aliquota contributiva ASpI La Riforma Fornero ha istituito la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ampliandone l’ambito di applicazione a
tutti i lavoratori
dipendenti compresi gli
apprendisti e gli artisti dipendenti (personale artistico, teatrale e cinematografico dotato di preparazione tecnico‐culturale di carattere artistico), ai soci lavoratori di cooperativa
che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Al finanziamento delle tutele assicurative ASpI concorre:
  • il contributo integrativo
    per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01%
    della retribuzione imponibile);
  • il contributo
    dello 0,30%
    ex art. 25 della Legge n. 845/1978 (destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, o (in caso di mancata adesione ai predetti Fondi) devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e al Fondo di rotazione del Ministero del Lavoro).
Ai sensi dell’art. 2, comma 27 della Legge n. 92/2012 è previsto che, nel caso in cui, per i lavoratori
nei cui confronti non erano dovuti i contributi per la disoccupazione involontaria, le quote di riduzione (esonero CUAF e riduzione del cuneo contributivo) risultino già applicate, può essere disposto, subordinatamente all’adozione annuale di un apposito decreto ministeriale, un
allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI dell’1,31% con
incrementi annui pari a:
  • 0,26%, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016;
  • 0,27%, per l’anno 2017.
Analogamente è prevista la possibilità di un allineamento graduale del contributo dello 0,30% con incrementi annuali pari allo 0,06% per ciascun anno dal 2013 al 2017. Per l’anno 2013, con il
DM 25 gennaio 2013 l’incremento del contributo ordinario di finanziamento dell’ASpI è confermato nella misura dello 0,26% di contributo base, più 0,06 % di contributo addizionale di cui all’articolo 25, Legge n. 845/78, per un totale pari allo 0,32% (20% di 1,61%).
Per l’anno
2014, l’INPS, nella circolare in oggetto, ricordando che il previsto DM non è ancora stato pubblicato, chiarisce che per aziende interessate al riallineamento l’aliquota ASpI risulta essere quella derivante dall’applicazione dell’incremento dello 0,26% (contributo base) e dello 0,06% (contributo addizionale) previsto per il 2014.

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.02.2014

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