Le novità contributive per il 2014
misura di 0,20 punti percentuali, a partire dal 1° gennaio 1998, delle aliquote contributive dovute al FPLD dai
datori di lavoro agricolo, che impiegano
operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006. Si ricorda che tale meccanismo era stato sospeso per il triennio 2006/2008. Rimane, invece, invariata l’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
anno 2014 rimangono così fissate:
|
|
|
|
|
|
settore agricolo(ai sensi dell’articolo 2, comma 49, della Legge n. 191/2009) nelle seguenti misure:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20%
a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% (cui si deve aggiungere lo 0,70% ex GESCAL). Inoltre va considerato l’incremento dello 0,30% previsto dalla Legge Finanziaria 2007.
tutti i lavoratori
dipendenti compresi gli
apprendisti e gli artisti dipendenti (personale artistico, teatrale e cinematografico dotato di preparazione tecnico‐culturale di carattere artistico), ai soci lavoratori di cooperativa
che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata.
-
il contributo integrativo
per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01%
della retribuzione imponibile); -
il contributo
dello 0,30%
ex art. 25 della Legge n. 845/1978 (destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, o (in caso di mancata adesione ai predetti Fondi) devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e al Fondo di rotazione del Ministero del Lavoro).
nei cui confronti non erano dovuti i contributi per la disoccupazione involontaria, le quote di riduzione (esonero CUAF e riduzione del cuneo contributivo) risultino già applicate, può essere disposto, subordinatamente all’adozione annuale di un apposito decreto ministeriale, un
allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI dell’1,31% con
incrementi annui pari a:
-
0,26%, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016; -
0,27%, per l’anno 2017.
DM 25 gennaio 2013 l’incremento del contributo ordinario di finanziamento dell’ASpI è confermato nella misura dello 0,26% di contributo base, più 0,06 % di contributo addizionale di cui all’articolo 25, Legge n. 845/78, per un totale pari allo 0,32% (20% di 1,61%).
2014, l’INPS, nella circolare in oggetto, ricordando che il previsto DM non è ancora stato pubblicato, chiarisce che per aziende interessate al riallineamento l’aliquota ASpI risulta essere quella derivante dall’applicazione dell’incremento dello 0,26% (contributo base) e dello 0,06% (contributo addizionale) previsto per il 2014.