Legge 9/2014 – pubblicata in G.U. la legge di conversione del c.d. decreto “Destinazione Italia”

Particolarmente importante per la
“materia lavoro” l’art. 14, completamente riscritto, che
ha aumentato del 30% sia le maxisanzioni per lavoro nero che le somme aggiuntive in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale
ed ha raddoppiato le sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di superamento della durata massima dell’orario di lavoro settimanale e quelle relative alla inottemperanza al precetto sul riposo giornaliero e settimanale.
In particolare: "Art. 14. b) L’importo delle sanzioni amministrative applicabili in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico, viene maggiorata del 30%. Ciò significa che la
maxi sanzione (che fino al 23 dicembre 2013 era compresa tra i 1.500 ed i 12.000) passa, rispettivamente,
a 1.950, fino a raggiungere il tetto massimo di 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva per ogni giorno di attività “in nero” riferito a ciascun lavoratore, che era pari
a 150 euro, sale a 195. Anche la c.d. “
mini maxi sanzione” applicabile nei confronti di un datore di lavoro che ha tenuto “in nero” in precedenza un lavoratore risultato “regolare” al momento dell’accesso ispettivo viene elevata (prima andava da 1.000 ad 8.000 euro) passando, rispettivamente
a 1.300 ed a 10.400 euro, con maggiorazione anche della somma aggiuntiva, per ogni giorno “in nero” riferito a ciascun lavoratore, che da 30 sale a 39 euro.
Le sanzioni, un tempo diffidabili (e, quindi, pagabili nell’importo minimo) ora non lo sono più: anzi, il Legislatore specifica che “restano soggette alla procedura di diffida soltanto le violazioni commesse (“tempus regit actum”) prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (ossia, entro il 21 febbraio 2014, in quanto la legge n. 9 è vigente dal 22 febbraio). La non applicazione dell’istituto della diffida potrebbe portare, nel breve – medio periodo, ad un aumento del contenzioso. La maggiorazione del 30% riguarda anche le somme aggiuntive irrogate dagli organi di vigilanza allorquando si procede alla sospensione dell’attività imprenditoriale perché si è riscontrata una percentuale di prestatori in nero pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. Essa sale, rispettivamente, da 1.500 a 1.950 euro (prima ipotesi) e da 2.500 a 3.250 euro (seconda ipotesi). Il nuovo articolo 14 della legge n. 9 ha “sanato” un evidente errore contenuto nel D.L. n. 145/2013 che aumentando a 3.250 la somma aggiuntiva se la mancanza era stata riscontrata dagli ispettori del lavoro, aveva lasciato a 2.500 euro l’importo se la mancanza era rilevata dagli organi di vigilanza delle ASL. La somma aggiuntiva, che non è una sanzione (infatti, in caso di mancato pagamento, non segue l’iter della legge n. 689/1981), né un’ammenda e che è strettamente correlata alla riapertura dell’attività aziendale, non era stata toccata dall’aumento del 9,6% previsto, a partire dal 1° luglio 2013, dall’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 che aveva proceduto all’aggiornamento quinquennale degli importi postulato dallo stesso D.L.vo n. 81/2008. Vale la pena di ricordare che, per effetto di chiarimenti amministrativi, da tempo, forniti dal Dicastero del Lavoro, la sospensione dell’attività imprenditoriale non opera allorquando ci si imbatte in una micro impresa che ha in forza un solo dipendente e che, il provvedimento interdittivo di sospensione parte dalle ore 12 del giorno successivo, con dilazione temporale se lo stesse cadono di sabato o in un giorno festivo; c)
Gli importi delle sanzioni amministrative legate al superamento della durata massima dell’orario settimanale di lavoro, comprensivo del lavoro straordinario ed inteso come media quadrimestrale, e con accordo sindacale semestrale o, in casi ulteriori, annuale, alla mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali che il testo originario del D.L. n. 145/2013 aveva decuplicato,
ora sono, soltanto, raddoppiati. Del resto, la stessa Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota n. 22277 del 27 dicembre 2013 aveva raccomandato cautela alle proprie articolazioni periferiche sottolineando che gli importi decuplicati erano contenuti in un decreto legge che doveva percorrere tutto l’iter parlamentare. Ora, la sanzione per
il superamento della durata massima dell’orario settimanale (48 ore compreso lo straordinario e inteso come media pluriperiodale) è compresa
tra 200 e 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 dipendenti ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento(4, 6 o 12 mesi a seconda dei casi)
l’importo va da 800 a 3.000 euro. Qualora la violazione riguardi più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione pecuniaria è compresa tra
2.000 e 10.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta.
Il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero e, in ogni caso, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni), è punito con una
sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1.500 euro. Anche in questo caso se la violazione riguarda più di 5 o 10 dipendenti le sanzioni sono maggiorate, rispettivamente da 800 a 3.000 euro e da 2.000 a 10.000 euro).
Il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore consecutive, fatte salve alcune ipotesi, come, ad esempio, le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o da regimi di reperibilità) è punito con una s
anzione amministrativa compresa tra 100 e 300 euro.Qualora la violazione riguardi più di 5 lavoratori o sia stata commessa in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e
va da 600 a 2.000 euro: se il numero dei dipendenti coinvolti è maggiore di 10 o il comportamento del datore si sia verificato in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente ed è compresa
tra 1.800 e 3.000 euro, senza alcuna ammissione al pagamento in misura ridotta……."

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.02.2014

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