Legge Europea 2013-bis – Modifiche alla procedura di riduzione collettiva di personale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis». Il provvedimento entra in vigore con oggi, martedì 25 novembre 2014. Con riferimento alla materia del lavoro, le novità introdotte dalla legge in esame riguardano l’art. 7, recante rilevanti modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. «non residenti Schumacker»), l’art. 13, che incide sul D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e l’art. 16 che apporta modifiche alla procedura collettiva di riduzione di personale di cui all’art 24, L. n. 223/1991, con la previsione che nella stessa debbano essere compresi anche i dirigenti. In relazione a quest’ultimo punto la Corte Europea di Giustizia, con decisione 13 febbraio 2014, relativa alla causa C 596/2012, è intervenuta sulle modalità applicative della procedura collettiva di riduzione di personale di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 ed ha censurato lo Stato italiano che aveva escluso, esplicitamente, dalle garanzie fornite dalla stessa anche attraverso gli articoli 4 e 5, il personale con qualifica dirigenziale (la procedura di infrazione CE e` la n. 2007/ 4652). L’art. 16 della L. 161/2014, modificando il citato art. 24, L. n. 223/1991, include a pieno titolo il personale con qualifica dirigenziale all’interno della procedura collettiva: ciò significa, innanzitutto, che i dirigenti stessi debbono esser computati sia ai fini del limite dimensionale del superamento dei 15 dipendenti che all’interno del numero minimo di 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni, affinché gli stessi possano essere considerati come collettivi. La norma innova la procedura prevedendo che ai dirigenti si applichi il medesimo iter previsto per gli altri lavoratori: pertanto, se interessati ad un possibile licenziamento sono uno o più dirigenti, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, il datore di lavoro, anche non imprenditore, deve attenersi «in toto» a quanto previsto dall’art. 4, dal comma 2 al comma 15-bis (compreso il possibile demansionamento di cui al comma 11, finalizzato ad evitare il licenziamento), con l’eccezione dell’ultimo periodo del comma 3 (non va pagato il contributo di ingresso alla mobilità , in quanto i dirigenti non entrano nelle liste di mobilità), del comma 10 (recupero del contributo di ingresso), del comma 13 (trattamento dei lavoratori in Cigs che rientrano in azienda). Allo stesso modo si applicano i criteri di scelta individuati dall’accordo sindacale o, in alternativa, dalla legge ed il primo ed ultimo periodo del comma 3 in ordine alle conseguenze del recesso viziato. All’esame di cui all’art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri con il sindacato degli stessi che ne tutela gli interessi. Infine, la legge in parola prevede un apposito regime sanzionatorio nel caso in cui siano stati violati l’iter procedimentale o i criteri di scelta: in entrambi i casi la sanzione è di natura pecuniaria e prevede il pagamento da parte dell’impresa o del datore di lavoro non imprenditore in favore del dirigente di una indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi. ____________________ Riferimenti per la notizia:

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DATA DI PUBBLICAZIONE

25.11.2014

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