Legge Europea 2019-2020: le novità per gli appalti pubblici

Entra in vigore oggi 1° febbraio 2022 la Legge Europea 2019-2020 che – tra le varie disposizioni – introduce anche novità in materia di appalti pubblici per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

In particolare, l’articolo 10 introduce alcune sostanziali modifiche al Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, affrontando alcuni dei profili di incompatibilità con la normativa europea sollevati con la procedura europea di infrazione n. 2018/2273.

 

Legge Europea 2019-2020: nuovi motivi di esclusione per partecipare agli appalti

La novità più significativa riguarda i motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti per un operatore economico in caso di giudizio definitivo per determinati reati o in caso di presenza di determinate violazioni. In particolare, un importante aggiornamento prevede l’esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertati, se tale mancato pagamento costituisce una grave violazione.

Il nuovo comma 4 dell’Art.80 del Codice chiarisce che, in materia fiscale, costituiscono “gravi violazioni non definitivamente accertate” quelle che saranno stabilite in un apposito Decreto Ministeriale (da emanare entro 60 giorni) ma in ogni caso la violazione deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

Le violazioni che sono già definitivamente accertate (ossia quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) comportano invece causa di esclusione anche se di importo inferiore a 35.000 euro, se superano la soglia di gravità attualmente fissata in 5.000 euro.

 

Le altre novità

Tra le altre novità più significative segnaliamo:

  • la possibilità (che era già prevista nella nostra normativa provinciale ma non nella norma nazionale) per il concorrente che aveva presentato la propria offerta in gara di eseguire i lavori in subappalto (abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’art. 105);
  • l’abrogazione, in via definitiva, dell’obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori, con la conseguenza che il concorrente non è più obbligato ad indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta (ricordiamo che la terna era già sospesa, ma era comunque prevista per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, e comunque sempre anche per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa);
  • l’eliminazione dell’onere imposto al concorrente di dimostrare l’assenza in capo al suo subappaltatore dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice. Di conseguenza, viene meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Europea (1 febbraio 2022).

 

Scarica la Legge Europea cliccando su questo link

DATA DI PUBBLICAZIONE

01.02.2022

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REFERENTE

Marzia Albasini
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