Legno e Lapidei – Aziende artigiane – Rinnovo del c.c.n.l.

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015. Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale l'accordo stabilisce che ai soli lavoratori in forza al 25 marzo 2014, spetta un importo forfettario una tantum nella misura di € 160, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'una tantum viene erogata in 2 rate:
  • € 80 con la retribuzione di ottobre 2014;
  • € 80 con la retribuzione di settembre 2015.
Agli apprendisti in forza al 25 marzo 2014, l'una tantum viene corrisposta nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di aprile 2014. L'importo dell'una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza aprile 2014, gennaio 2015 e giugno 2015, i nuovi importi mensili dei minimi di retribuzione sono i seguenti: Legno, arredamento, mobili Livello Importi mensili dal 1.4.2014 dal 1.1.2015 dal 1.6.2015 AS 1.798,18 1.832,19 1.859,40 A 1.676,07 1.707,77 1.733,13 B 1.532,05 1.561,03 1.584,21 CS 1.465,46 1.493,18 1.515,36 C 1 1.398,20 1.424,65 1.445,81 D 1.321,71 1.346,71 1.366,71 E 1.251,66 1.275,34 1.294,28 F 1.176,04 1.198,28 1.216,08 Lapidei, escavazione, marmo Livello Importi mensili dal 1.4.2014 dal 1.1.2015 dal 1.6.2015 1 1.891,48 1.925,41 1.952,56 2 1.773,38 1.805,19 1.830,64 3 1.544,30 1.572,01 1.594,17 4 1.448,23 1.474,21 1.494,99 5 1.393,71 1.418,71 1.438,71 6 1.329,59 1.353,44 1.372,52 7 1.236,09 1.258,27 1.276,01 Malattia – Conservazione del posto I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto di ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. Assistenza integrativa Le Parti convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato (San.Arti.) secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale 21 settembre 2010. Sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato (anche apprendisti), nonché i lavoratori con contratto a termine di almeno 12 mesi cui si applica il CCNL in oggetto. L'azienda è tenuta a versare – con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo – un contributo per dipendente di € 10,42 mensili per 12 mensilità. Qualora l'azienda artigiana non voglia aderire al Fondo Sanitario, dovrà versare al lavoratore un importo forfettario, a titolo di E.a.r. pari ad € 25,00 per tredici mensilità, così come previsto dal CCNL. L'erogazione delle prestazioni sanitarie è un diritto contrattuale del lavoratore, pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle prestazioni stesse, nonché dell'eventuale maggior danno subito. Le prestazioni sono implementabili dalla contrattazione regionale. Infine l'accordo stabilisce che, per i lavoratori a tempo determinato, i versamenti sono dovuti solo per i contratti di durata pari almeno a 12 mesi; tali versamenti non devono effettuarsi per contratti di durate inferiori poi prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Apprendistato professionalizzante La disciplina che segue si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a decorrere dal 25 marzo 2014. Ai contratti stipulati precedentemente si applica la previgente normativa fino alla loro naturale scadenza. Il contratto di apprendistato può essere sottoscritto anche a tempo parziale. Periodo di prova L’assunzione può avvenire con un periodo di prova di durata non superiore a: – 2 mesi (settore Legno e operai del settore Lapideo); – quella prevista per i lavoratori inquadrati nel rispettivo livello di destinazione dell'apprendistato (impiegati del settore Lapideo). Nel caso di malattia insorta durante il periodo di prova, l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di un mese. Durata La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in 6 mesi, la durata massima è stabilita sulla base delle seguenti misure: Gruppi Livelli/Categorie Settore Legno Durata Settore Lapidei 1 AS, A, B 5 anni 1, 2 e 3 2 CS, C, D 5 anni 4 e 5 3 E 2 anni e 6 mesi 6 Per gli impiegati di entrambi i settori la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre imprese deve essere computato per intero presso la nuova purché l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore a 12 mesi. Analogamente avviene per i periodi di apprendistato svolti per la qualifica e il diploma professionale. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene instaurato il rapporto di apprendistato, la durata riportata in tabella viene ridotta di 6 mesi. Per le piccole e medie imprese le durate superiori a 3 anni sono ridotte di 24 mesi a tutti gli effetti contrattuali e retributivi. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 25 marzo 2014, in tutti i casi di sospensione del rapporto per eventi con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi,ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto per crisi aziendali od occupazionali (stabilita da accordo sindacale o da specifica procedura concordata), la durata dell'apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. A tal fine saranno presi in considerazione più periodi sospensivi di durata superiore a 15 giorni di calendario. I periodi di sospensione sono utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell’apprendista. Qualora al conseguimento della qualifica o diploma professionale il contratto venga trasformato in apprendistato professionalizzante la durata complessiva dei due contratti di apprendistato non può superare le durate suesposte; tuttavia se le durate dei due tipi di apprendistato sono uguali, l'apprendista deve svolgere un ulteriore periodo di apprendistato non superiore ad 1 anno. Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Retribuzione ed inquadramento La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento finale; essa non potrà comunque superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già effettuato un tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto. Operai Gruppi Periodo in semestri I II III IV V VI VII VIII IX X 1 70 70 73 73 80 80 85 85 90 90 2 70 70 75 75 88 88 90 90 95 95 3 70 75 80 90 95 – – – – – Impiegati Gruppi Periodo in semestri I II III IV V VI 1 70 70 73 73 80 80 2 70 70 75 75 88 88 3 70 75 80 90 95 95 Attività formativa La formazione professionalizzante sarà non inferire a 80 ore medie annue, integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente. Cicli stagionali L'apprendistato può essere articolato in cicli stagionali: la regolamentazione viene rimessa alla contrattazione regionale, che individuerà i settori e i territori per i quali sarà possibile ricorrere all'istituto. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato (di durata non inferiore a 14 settimane e non superiore a 6 mesi di attività lavorativa ogni 12 mesi), l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 5 anni dalla data di prima assunzione. L'apprendista assunto per la stagione ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni nella stagione successiva. Contratto a termine Limiti percentuali E' consentita l'instaurazione di rapporti a tempo determinato entro i seguenti limiti: – 2 lavoratori, nelle imprese fino a 5 dipendenti, compresi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti; – 1 lavoratore ogni 2 lavoratori in forza nelle imprese da 6 fino a 18 dipendenti; – 25% dei lavoratori in forza, con arrotondamento all'unità superiore, nelle imprese con più di 18 dipendenti (come sopra calcolati). Per "fase di avvio di nuove attività", durante la quale, ai sensi di legge, è possibile stipulare contratti a termine senza limitazioni quantitative, si intende, per un periodo fino a 15 mesi (elevabile in sede di contrattazione regionale): – l'avvio di una nuova attività d'impresa; – l'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio; – l'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale. Successione di contratti Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 368/2001, le parti concordano di rinviare alla contrattazione regionale l'individuazione delle fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore. Diritto di precedenza Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto.

DATA DI PUBBLICAZIONE

30.03.2014

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