Manutenzioni ordinarie o straordinarie di abitativi: beni significativi

Vi è tuttavia un’eccezione connessa con i beni significativi (ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza). Se il valore del bene contribuisce per più del 50% al valore complessivo della prestazione, una parte della prestazione è soggetta ad iva ad aliquota ordinaria del 22%. Il punto critico è dunque determinare il valore del bene significativo. Sull’argomento l’Agenzia si è pronunciata varie volte; il pronunciamento più recente è nella circolare 12 dell’8.4.2016 che precisa che nel valore del bene significativo devono essere comprese i componenti o le parti staccate che concorrono alla normale funzionalità del bene. Al contrario, qualora tali componenti o parti staccate siano dotate di autonomia funzionale propria, il loro valore non concorre a formare quello del bene significativo. Volendo fare un esempio sono escluse dal computo dei beni significativi (e quindi beneficiano sempre dell’iva al 10%) le tapparelle, gli scuri oppure i materiali per l’installazione (colle, tasselli, profili per adattare l’infisso all’immobile). Dall’altro lato rientrano nel computo del valore del bene significativo unitamente all’infisso anche le maniglie o le veneziante interne ai vetri.

DATA DI PUBBLICAZIONE

01.05.2016

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