Messaggi INPS

INPS: Indennità di disoccupazione “mini-AspI 2012”
L'INPS, con il messaggio n. 20774 del 17 dicembre 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012". In considerazione dell'abrogazione dell'art. 7, co. 3, della Legge n. 160/1988, da parte dell'art. 2, co. 69, lettera b), della Legge n. 92/2012, dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, ci sarà l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI. Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi). Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale. Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di 2 anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente. La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
INPS: risoluzione consensuale nel 2012 e indennità di disoccupazione
L'INPS, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente. Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura, così come modificata dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) attivata dal 18 luglio 2012, è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all'erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.12.2012

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