Min.Lav.: Circolare 10/07/2013 – Emersione stranieri

Regolarizzazione contributiva da parte dei datori di lavoro Ai fini di velocizzare l’iter burocratico di gestione delle pratiche di emersione, l’Inps fornirà ai due Ministeri in particolare l’elenco dei datori di lavoro che hanno effettuato il pagamento della quota forfettaria prevista per legge, tenendo distinti i datori di lavoro domestici da quelli che non lo sono, unitamente ad altri dati. Ci saranno anche elenchi relativi a datori di lavoro non domestici che hanno versato la quota forfait, ma che non hanno acceso la matricola provvisoria; datori di lavoro domestici che hanno versato la predetta quota, ma che non hanno effettuato la regolarizzazione contributiva. Regolarizzazione che e’ necessario presentare nel momento in cui si viene convocati, pena il rigetto della domanda. Gli sportelli unici procederanno a convocare i datori di lavoro sulla base degli elenchi forniti dall’Inps. Requisiti del datore di lavoro Le giustificazioni presentate dai datori di lavoro nel caso di mancato ritiro del nulla osta, nelle procedure di flusso di anni precedenti e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso, devono essere valutate caso per caso, secondo criteri di buona fede. Eventi riferibili al datore di lavoro Qualora la domanda di emersione sia rigettata per eventi legati alla sola persona del datore di lavoro, la notifica di rigetto viene inviata al lavoratore integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello unico. Sulla base dei riscontri effettuati, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione (pagamento della somma prevista e presenza in Italia al 31.12.2011). Procedimenti penali e amministrativi a carico dello straniero saranno archiviati; nei confronti del datore di lavoro viene meno la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali a suo carico. Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro Nel predetto caso, accertata la presenza dello straniero in Italia al 31.12.2011 in sede di convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Gli elenchi delle cessazioni relative ai datori di lavoro domestici sono inviati periodicamente dall’Inps al Ministero del lavoro. Inoltre, viene evidenziato che comunque il datore di lavoro resta responsabile del pagamento del quantum previsto sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Viene, infine, rilasciato direttamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora lo straniero risulti titolare di un rapporto di lavoro, al momento del rilevamento fotodattiloscopico presso la Questura, allegando copia della comunicazione obbligatoria. Durc riferito ai lavoratori subordinati oggetto di procedura di emersione Alcune indicazioni per la pratica gestione del Durc all’atto della compilazione della richiesta:
  • valorizzare con x@y.wz (per la Pec) e 999999 per il fax, qualora i dati reali siano ignoti
  • nei dati “azienda” riportare la matricola provvisoria del datore di lavoro e dell’Inps.
In sede locale saranno presi accordi con l’Inps di competenza per il rilascio del Durc, come già avvenuto in passato. Requisito reddituale, certificazione medica e idoneità alloggi
o
Precisato quanto segue:
  • redditi congiunti di più familiari: il Sui può sciogliere la riserva controllando la documentazione prodotta sulla certificazione reddituale (ove la DTL avesse espresso in precedenza parere con riserva). Ove la documentazione prodotta fosse insufficiente, verrà rimandata in DTL per la relativa valutazione
  • assunzione di più lavoratori domestici: la DTL dovrà valutare caso per caso la situazione reddituale complessiva del datore di lavoro
  • assunzione di una o più badanti : il Sui verifica la documentazione attestante il bisogno di assistenza.
  • sono validi i provvedimenti di riconoscimento della invalidità civile e le attestazione di necessità di assistenza rilasciate dal medico di famiglia del SSN. In assenza di documentazione, si rinvia tutto alla DTL per la necessaria valutazione
  • mancanza di idoneità dell’alloggio: non può essere di ostacolo alla procedura di regolarizzazione del lavoratore straniero.

DATA DI PUBBLICAZIONE

14.07.2013

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