Min. Lavoro: benefici economici e contributivi – cause ostative
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nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui- all’art. 182 bis, L. fallimentare;
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ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
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per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedono all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.