Min. Lavoro: concessione dei benefici contributivi in caso di assunzione di ex dipendente

In primo luogo la norma sopra citata si riferisce ad
“assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”; inoltre la disposizione, modificata dalla L. n. 92/2012 (“Riforma Fornero”), richiede che le medesime assunzioni non siano effettuate
“in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi”.
In relazione a tale ultima condizione il periodo da prendere in considerazione per la verifica di una eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei 6 mesi immediatamente precedenti all’assunzione, in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale ex art. 15, comma 6, della L. n. 264/1949, come modificato dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 297/2002 (cfr. Inps mess. N. 20607 del 30 maggio 2005). In relazione, poi, alla problematica va segnalato che la L. n. 92/2012 ha introdotto alcuni principi di immediata applicazione in ordine alla fruizione degli incentivi, ivi compresi quelli di cui alla L. n. 407/1990. L’art. 4, comma 12, della riforma stabilisce anzitutto che
“gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore”.
Il comma 13 del medesimo articolo stabilisce, invece, che
“ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro (…) salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”.
Nel caso, quindi, di un assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se, pertanto, il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato.
In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contrattata cumulando i periodi agevolati precedenti.
In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma “
nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime” , nelle 3 fattispecie realizzatesi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.
Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione – ad opera dell’art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92 – dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “

conservazione dello stato di disoccupazione

a seguito di svolgi mento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica “ in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 del medesimo D.Lgs.”, ovvero “
in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavo ro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L. n.196/1997”. La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre “
la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi”.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.03.2013

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