Min.Lavoro: i chiarimenti sul Lavoro Occasionale Accessorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi, al proprio personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell'attività ispettiva nell'ambito del lavoro occasionale accessorio alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012). In particolare vengono forniti chiarimenti in merito a:
  • campo di applicazione della fattispecie;
  • ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito di appalti;
  • possibilità di ottenere il permesso di soggiorno;
  • caratteristiche del buono lavoro;
  • disciplina sanzionatoria;
  • regime transitorio.
Campo di applicazione
: è sempre possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto del limite di carattere economico, ossia Euro 5.000 come limite massimo che può percepire, il lavoratore accessorio, per anno solare (dal 1°gennaio al 31 dicembre) indipendentemente dal numero di committenti. Nella circolare Inps n. 88/2009 il limite economico si deve ritenere al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Per gli imprenditori commerciali o professionisti: fermo restando il limite complessivo di Euro 5.000 in capo al lavoratore, il singolo committente non può corrispondere, allo stesso lavoratore, compensi superiori ad Euro 2.000 per anno solare. Per gli imprenditori agricoli: L'occupazione nel limite più elevato di 5 mila euro riguarda:
  • le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università̀;
  • le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Lavoro accessorio ed appalti: viene confermato che il voucher può essere utilizzato solo nei rapporti diretti prestatore-utilizzatore finale e quindi è escluso nell'ambito di contratti di appalto e di somministrazione. Caratteristiche del buon lavoro:
Il Ministero precisa che la quantificazione del compenso non è più lasciata alla negoziazione tra le parti, ma è ancorata alla durata della prestazione sulla base del parametro orario, prevedendo che
per ogni ora di lavoro svolto mediante il lavoro accessorio
il prestatore ha diritto ad almeno un buono di lavoro del valore nominale di Euro 10. Per cui un lavoratore potrà essere occupato, nel caso di imprenditore commerciale, al massimo per 200 ore.
Inoltre il buono avrà validità per massimo 30 giorni dalla data di acquisto. A tal fine, il Ministero del Lavoro nella circolare 4/2013, considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto, superata la quale la prestazione deve intendersi svolta in nero. Regime sanzionatorio: Due casistiche: 1) utilizzo del lavoro accessorio oltre i limiti quantitativi relativi al compenso erogabile dal lavoratore. Il Ministero consiglia ai committenti di farsi rilasciare
un’autodichiarazione dal lavoratore nella quale venga attestato
, che non sia ancora stato superato, nell’anno in corso, il limite economico dei 5.000 euro con l’ulteriore
indicazione di quanto sinora percepito dallo stesso.
Ferme restando le conseguenze penali in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni, il Ministero precisa che
il superamento dei limiti comporterà la “…
trasformazione del rapporto

in quella che costituisca la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia
in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative
”.
2) utilizzo del buono al di fuori del periodo consentito (30 giorni dalla data di acquisto): sarà considerata quale “prestazione di fatto”, non comunicata preventivamente e, pertanto, da considerarsi “in nero”. Periodo transitorio: I buoni acquistati
prima del 18 luglio 212 (data di entrata in vigore della”Riforma Fornero”) sono utilizzabili secondo la previgente disciplina
fino al 31 maggio 2013. I compensi derivanti dall’utilizzo di tali buoni non sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dalla nuova disciplina e non sono soggetti a rispettare la corrispondenza del parametro orario

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.01.2013

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