Min.Lavoro: i chiarimenti sul Lavoro Occasionale Accessorio
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campo di applicazione della fattispecie; -
ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito di appalti; -
possibilità di ottenere il permesso di soggiorno; -
caratteristiche del buono lavoro; -
disciplina sanzionatoria; -
regime transitorio.
: è sempre possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto del limite di carattere economico, ossia Euro 5.000 come limite massimo che può percepire, il lavoratore accessorio, per anno solare (dal 1°gennaio al 31 dicembre) indipendentemente dal numero di committenti. Nella circolare Inps n. 88/2009 il limite economico si deve ritenere al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
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le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università̀; -
le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il Ministero precisa che la quantificazione del compenso non è più lasciata alla negoziazione tra le parti, ma è ancorata alla durata della prestazione sulla base del parametro orario, prevedendo che
per ogni ora di lavoro svolto mediante il lavoro accessorio
il prestatore ha diritto ad almeno un buono di lavoro del valore nominale di Euro 10. Per cui un lavoratore potrà essere occupato, nel caso di imprenditore commerciale, al massimo per 200 ore.
un’autodichiarazione dal lavoratore nella quale venga attestato
, che non sia ancora stato superato, nell’anno in corso, il limite economico dei 5.000 euro con l’ulteriore
indicazione di quanto sinora percepito dallo stesso.
il superamento dei limiti comporterà la “…
in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative
prima del 18 luglio 212 (data di entrata in vigore della”Riforma Fornero”) sono utilizzabili secondo la previgente disciplina
fino al 31 maggio 2013. I compensi derivanti dall’utilizzo di tali buoni non sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dalla nuova disciplina e non sono soggetti a rispettare la corrispondenza del parametro orario