Min.Lavoro: la circolare sulla Detassazione 2013

Oggetto e misura dell’agevolazione Nel limite delle risorse stanziate, il Decreto ha stabilito che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. L’erogazione di tali somme deve avvenire “

in esecuzione di contratti collettivi di lavoro

sottoscritti a livello aziendale o territoriale
(…)
ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti,
da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda
”.
Secondo l’art. 1 del Decreto, inoltre: – l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato in relazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate, sempre nel 2012, alla analoga agevolazione prevista dall’art. 2 del D.L. n. 93/2008 (conv. da L. 126/2008); – la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi. Retribuzione di produttività L’art. 2 del Decreto fornisce la definizione della “
retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato.
Il Decreto stabilisce anzitutto che “
per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti,
con espresso riferimento ad indicatori quantitativi
di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione
”.
Tali voci retributive, che dovranno essere valorizzate separatamente all’interno della contrattazione collettiva, possono far riferimento
alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la
previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per
l’applicabilità della agevolazione.
Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare: – modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda; – modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, tali modifiche potranno comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività. In via alternativa il Decreto introduce una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di
almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/1970. In sostanza, in questa seconda ipotesi, il Decreto prevede l’applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano
congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di cui alle lett. a), b), c), e d).
Procedimento e monitoraggio L’art. 3 del Decreto introduce alcune disposizioni di carattere procedurale finalizzate sia al monitoraggio “
dello sviluppo delle misure” in esame, sia la “
verifica di conformità
degli accordi” alle disposizioni dello Decreto stesso. È dunque previsto che i datori di lavoro siano tenuti a “
depositare i contratti presso la
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro
sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle
disposizioni del presente Decreto”.
Sul punto va anzitutto chiarito che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Decreto il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data. In ogni caso l’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione (per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare l’agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far “retroagire” l’efficacia delle previsioni collettive). Per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una “
retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del Decreto, è possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno; in tal caso la “
autodichiarazione” – di seguito indicata – sarà evidentemente volta a confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal Decreto. Quanto alla “
autodichiarazione di conformità” da allegare ai contratti depositati, anche al fine di una maggior semplificazione delle procedure, si ritiene che la stessa possa essere ricompresa all’interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto.
Per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito. L’autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell’invio sarà equiparata al deposito. Viene precisato, inoltre, che, nel caso di accordi territoriali, l’invio nonché il deposito (da effettuarsi, in caso di accordi regionali, presso la DTL capoluogo di regione) potrà essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non necessariamente anche dalle imprese che applicano l’accordo.

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.04.2013

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