Min. Lavoro: nota sull’utilizzo dei voucher nel lavoro accessorio

Fra le novità di maggior rilievo c’è quella concernente le caratteristiche dei voucher, che devono essere
“orari, numerati progressivamente e datati” e il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro
“tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
In particolare è stato chiarito che
“considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”.
In merito a quanto sopra va tuttavia tenuto conto che tali indicazioni richiedono una modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’Inps, nonché una diversa valutazione, in particolare nel settore agricolo, della corrispondenza oraria del valore nominale del voucher. Pertanto il ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l'utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei
voucher da parte dell'Inps.
Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico. Inoltre, è stato precisato che il minimo previsto come importo-orario del
voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata va individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.02.2013

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