Min. Lavoro: organo competente della sanzione per mancata comunicazione per lavoro intermittente

Il Ministero precisa che la sanzione amministrativa, in caso di inadempimento dell'obbligo, va irrogata esclusivamente dal personale di vigilanza delle Direzioni territoriali del lavoro. Resta ferma l'adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non "registrate" e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

DATA DI PUBBLICAZIONE

22.10.2012

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