Modifica al regolamento appalti pubblici: anomalia anche per le gare di appalto sotto 1 milione

Così la relazione di accompagnamento della modifica dell’articolo: “
La difficile situazione congiunturale che investe, anche a livello provinciale, il comparto delle costruzioni e le difficoltà di accesso al credito da parte degli operatori economici inducono ormai da qualche tempo ad una crescente diffusione di offerte per l’acquisizione di appalti di lavori pubblici o di prestazioni professionali connesse, con ribassi anche molto rilevanti. Questi eccessi costituiscono un fenomeno non più trascurabile in quanto coinvolge pesantemente la qualità della prestazione richiesta.
In effetti, la riduzione anomala del costo, ben al di là di quanto ci si possa ragionevolmente aspettare, può compromettere l’esecuzione a regola d’arte del lavoro o della prestazione, con conseguenti ricadute negative anche in ordine alla tutela del lavoro e della sicurezza sui cantieri. D’altra parte, la necessità per le pubbliche amministrazioni di procedere con la massima celerità possibile, vista la dimensione economica dei lavori, non rendono compatibili le procedure complesse di valutazione dell’anomalia che vengono normalmente svolte per gli appalti di grandi dimensioni e che richiederebbero tempi superiori a quelli necessari alla realizzazione dell’opera stessa”.
Tali valutazioni hanno convinto la Provincia alla modifica del Regolamento, inserendo specifiche modalità di individuazione delle offerte anomale, sia in riferimento agli affidamenti di lavori che per gli incarichi professionali anche inferiori a 1milione di Euro, possibilità dapprima preclusa ai sensi della normativa vigente. All’effetto pratico si tratta di una modifica che interviene per introdurre
il meccanismo dell’anomalia automatica nelle gare di appalto di lavori di importo inferiore a 1milione di euro, oltre che nelle gare di incarichi professionali sotto i 200 mila euro.
Dal Comunicato Stampa odierno della Provincia si ricava che “
Su queste gare non sarà più accettata l’offerta al massimo ribasso, salvo casi particolari, e sarà invece attuata la scelta sulla media delle offerte presentate, annullando in questo modo i ribassi sconsiderati, che in questa situazione di crisi portano ad un innescarsi di situazioni finanziarie che si concludono con l'insolvenza dell’impresa”.
Con tale intervento viene corretto il refuso presente nel regolamento che impediva di applicare il meccanismo dell’esclusione automatica dell’anomalia nelle procedure negoziate indette con il criterio del massimo ribasso unico percentuale, ma consente di applicare l’anomalia anche per le gare di appalto mediante cottimo fiduciario, in cui gli inviti sono rivolti a solo 7 imprese. La modifica prevede una nuova formula matematica che vale nel caso di offerte in numero inferiore a 10, purchè le offerte presentate siano comunque almeno 5.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.02.2013

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