Modifiche al T.U. Immigrazione apportate dalla Legge n. 9/2014

In particolare, la circolare definisce gli ambiti delle modifiche prodotte al TU sull'Immigrazione (D.L.vo n. 286/98) e cioè:
  • ingresso e soggiorno per la ricerca scientifica;
  • ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (carta Blu UE).
Ingresso e Soggiorno per la Ricerca Scientifica: La legge ha previsto delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari. In particolare viene introdotto nel testo dell’art. 27 ter, il comma 3 bis, il quale dispone che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano venire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’UE, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. E’ stato, pertanto, modificato, in conformità alla predetta disposizione, lo schema di convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Interno. La legge ha, poi, previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore (art. 27 ter, comma 8), non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa. In merito si evidenzia che i modelli di domanda (S-T) inerenti le istanze di ricongiungimento e dei familiari al seguito sono stati opportunamente adeguati. Infine, è stato disposto, in aggiunta al primo periodo dell’art. 9, comma 2 bis del T.U,, che il ricercatore, il quale faccia richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sia tenuto a sostenere il test di lingua italiana. Ingresso e Soggiorno per Lavoratori Altamente Qualificati (Carta Blu UE): La normativa in argomento ha eliminato dal comma 1, lett. a) e dal comma 5, lett b), dell’art. 27 quater del T.U. la parola “relativa”, così da svincolare il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, comunque, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat della professioni CP2011. Si evidenzia, inoltre, che la legge in argomento ha abrogato il comma 4 dell’art. 39 del T.U., che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti residenti all’estero.

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.03.2014

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