Nota Inail: DURC “estero”. Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale del 30.12.2013

Con la circolare n. 5/2012 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 1, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infatti specificato che “
ove il privato
chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad
un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la dicitura prevista dall’art. 40, comma 02,
d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato
venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve
essere apposta la dicitura “Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente
certificato è rilasciato solo per l’estero.”.
Per richiedere il Durc “estero”, l’utente deve selezionare “Altri usi consentiti dalla legge” nel menù “Pratiche – Richiesta – Altra tipologia”, indicare nel campo a testo libero la “specifica uso” e valorizzare il
flag “DURC Estero”.
Il certificato reca in calce la dicitura
“Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero ed é valido 120 giorni dalla data di emissione”.
Sul sito sono stati pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato2 e le relative istruzioni per la compilazione3 (
link “Info – informazioni sulla procedura”).

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.01.2014

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