Nota MISE – nomina/comunicazione al SUAP responsabile tecnico imprese di acconciatura
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le imprese artigiane individuali
operanti su più sedi che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005
devono fare la comunicazione al SUAP;
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le imprese artigiane individuali
operanti su una sola sede che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005
non devono fare la comunicazione al SUAP e l’iscrizione del titolare/responsabile tecnico verrà effettuata automaticamente dalle CCIAA mediante annotazione al REA.
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le imprese
non artigiane operanti su una o più sedi che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005
devono fare la comunicazione al SUAP;
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nessun problema si pone, invece, per le
imprese (artigiane e non) che hanno avviato l’attività dopo il 17 settembre 2005 che – come noto – devono avere già adempiuto agli obblighi di cui sopra.
il ragionamento fatto per le ditte individuali possa estendersi anche alle SOCIETA’, con l’unica differenza che, nei casi di imprese operanti in unica sede, sarà necessario comunicare al SUAP chi, tra i soci, ricopre il ruolo di responsabile tecnico.
Uffici Territoriali e
l’Area Categorie (0461-803727) dell’Associazione sono a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che potrà essere la persona del titolare, un socio partecipante a lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente.
il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore. Come abbiamo visto sopra, con le modifiche apportate dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 147/2012 agli articoli 77 e 78 del D.Lgs. n. 59/2010, il responsabile tecnico dovrà essere iscritto nel REA (e quindi dovrà comparire sulle visure e sui certificati camerali).