Nota MISE – nomina/comunicazione al SUAP responsabile tecnico imprese di acconciatura

Pur non indicando termini precisi per la nomina/comunicazione – ma lasciando intendere che essa vada effettuata in tempi brevi – la nota chiarisce in particolare che:
  • le imprese artigiane individuali
    operanti su più sedi che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005
    devono fare la comunicazione al SUAP;
  • le imprese artigiane individuali
    operanti su una sola sede che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005
    non devono fare la comunicazione al SUAP e l’iscrizione del titolare/responsabile tecnico verrà effettuata automaticamente dalle CCIAA mediante annotazione al REA.
  • le imprese
    non artigiane operanti su una o più sedi che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005
    devono fare la comunicazione al SUAP;
  • nessun problema si pone, invece, per le
    imprese (artigiane e non) che hanno avviato l’attività dopo il 17 settembre 2005 che – come noto – devono avere già adempiuto agli obblighi di cui sopra.
La nota del MISE risponde puntualmente ad un quesito del Comune di Saronno sul caso delle imprese individuali e, pertanto, non affronta il problema per le società. In ogni caso si ritiene che, per analogia,
il ragionamento fatto per le ditte individuali possa estendersi anche alle SOCIETA’, con l’unica differenza che, nei casi di imprese operanti in unica sede, sarà necessario comunicare al SUAP chi, tra i soci, ricopre il ruolo di responsabile tecnico.
Gli
Uffici Territoriali e
l’Area Categorie (0461-803727) dell’Associazione sono a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riportiamo di seguito l’articolo 4 della Legge 174/2005
4.1. La nomina del responsabile tecnico Al comma 5 dell’art. 3, della legge n. 174/2005 viene introdotta la figura del responsabile tecnico. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato un
responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che potrà essere la persona del titolare, un socio partecipante a lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente.
Dunque, nel caso di società sarà possibile esercitare l’attività anche nel caso un solo socio sia in possesso dell’abilitazione professionale. Naturalmente con la frase
“per ogni sede dell’impresa” è da intendersi unicamente il luogo o i luoghi operativi presso i quali viene effettivamente esercitata l’attività e non altri luoghi quali i depositi o i magazzini.
Il comma 2 dell'art. 77 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha aggiunto il comma 5-bis all'articolo 3 della legge n. 174/2005, stabilendo che
il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore. Come abbiamo visto sopra, con le modifiche apportate dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 147/2012 agli articoli 77 e 78 del D.Lgs. n. 59/2010, il responsabile tecnico dovrà essere iscritto nel REA (e quindi dovrà comparire sulle visure e sui certificati camerali).

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.06.2015

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