Novità del provvedimento prot. 110418 del 12 giugno 2017

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che entro sei mesi dall’attribuzione della Partita IVA o dall’iscrizione al VIES, valuterà “l
’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni”.
La valutazione sarà orientata su:
  1. Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
  2. Elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita iva;
  3. Elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
  4. Elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti
Gli operatori individuati in questo modo saranno oggetto di controlli periodici sia formali che sostanziali, al fine di riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’apertura della Partita IVA o dell’iscrizione al VIES. Quali sono le conseguenze in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti:
  • di cessazione della Partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta.
Quali sono invece le conseguenze in capo a chi pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi abbia effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode:
  • esclusione dal Vies e quindi dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendo invalida la partita iva nel sistema elettronico europeo.
Fonte: PROVVEDIMENTO PROT. 110418 DEL 12 GIUGNO 207

DATA DI PUBBLICAZIONE

14.06.2017

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