NTC 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni
grande attenzione è stata data ai materiali,
cambiando completamente il capitolo 11 che va così a recepire le disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione.
Materiali e prodotti per uso strutturale
prove complementari,
sia distruttive che non distruttive per il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, compresi
i carotaggi, devono essere eseguite e certificate (non rilascio di semplici rapporti di prova) dai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del D.P.R. n.380/2001.
28° e il 30° giorno di maturazione e comunque
entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di
mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.
qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato il
collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, rispettando i limiti fissati dai controlli di accettazione”.
i compiti attribuiti al Direttore dei Lavori, che deve assicurare la propria presenza alle operazioni di prelievo dei provini di calcestruzzo nella fase di getto, provvedendo sotto la propria responsabilità:
a sottoscrivere la domanda di prove al Laboratorio ufficiale, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo, nonché le sigle di identificazione di ciascun provino;
centri di trasformazione vanno effettuati sul prodotto lavorato, prima dell’invio in cantiere, sono obbligatori ed eseguiti a cura di un Laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 380/2001.
accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati entro 30 gg dalla data di consegna del materiale, a cura di un Laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 380/2001.
del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni.
di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
D.L.
n.106 del 16.06.2017 – art.20: violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.
è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.”