Nuova Delibera gestione terre e rocce da scavo

La Delibera, entrata in vigore il
09 giugno 2009, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige sostituisce la precedente DPGP 2173 del 2008.
Le terre e rocce da scavo che non saranno gestite secondo le modalità individuate in delibera dovranno essere gestite come rifiuti. Di seguito viene riportata una sintesi non esaustiva della delibera cui si rimanda per gli approfondimenti necessari COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO? Le nuove linee guida modificano alcuni passaggi della precedente deliberazione con l’ottica di armonizzarla con il DL 208/2008. Sono inoltre state recepite alcune modifiche richieste dall’Associazione a seguito di diversi incontri avuti con la Provincia, dove sono state manifestati evidenti complicazioni nell’applicazione ‘operativa’ della precedente delibera. Permangono tuttavia ancora alcune problematiche che saranno oggetto di ulteriore confronto con la Provincia. Terreno scavato e riutilizzato nello stesso sito Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle presenti linee guida. Deposito provvisorio L’eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall’apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno. Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l’utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni. Le scadenze sopra indicate non si applicano alle terre e rocce da scavo trasferite presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l’utilizzo delle stesse. Valore economico di mercato del terreno Dalla modulistica, modello A e modello C, viene eliminata la richiesta di attestazione di valore economico di mercato del terreno. Conglomerati cementizi La terre e rocce da scavo, in colonna A e B, potranno ora essere utilizzate oltre che per i conglomerati bitumosi anche per la produzione di conglomerati cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore. Lavori che interessano altre province Qualora l’attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga solo parzialmente sul territorio della Provincia di Trento, il rispetto delle linee guida riguarderà unicamente gli adempimenti connessi con l’attività svolta sul territorio provinciale. Le attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo in territori diversi da quelli della Provincia di Trento sono soggette all’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed al rispetto della normativa eventualmente stabilita a livello locale. LA MODULISTICA I quattro modelli utilizzati per la gestione delle terre e rocce da scavo subiscono alcune modifiche che vengono di seguito brevemente sintetizzate: modello A Nel modello A è stata introdotta una scheda specifica per ogni sito di destinazione individuato. Sarà quindi possibile all’interno di uno stesso modello A indicare più siti di destino per il terreno, per ognuno dei quali sarà obbligatorio compilare una scheda. Viene inoltre eliminata dal modello la richiesta di attestazione del valore di mercato del terreno. modello B Il modello è specifico per tutti i trasporti di terre e rocce da scavo effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito progetto. Il documento, completati i trasporti, deve essere conservato in originale, fino all’ultimazione dei lavori, dal responsabile del sito di utilizzo. Nel modello B viene inserita come opzione di destino anche l’impianto industriale. Viene inoltre specificato come il modello, nel sito di origine, possa essere firmato alternativamente dal titolare dei diritti di proprietà o di godimento del sito o dal titolare (o suo delegato) dell’impresa esecutrice dei lavori
modello C
Il modello C deve essere deve essere compilato due volte, ovvero: – dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell’opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione; – dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell’opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo, o dal soggetto responsabile dell’impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava. Il modello C deve essere compilato ed inviato: – terminato lo scavo ed il trasferimento di tutto il terreno, per quanto riguarda il sito di origine – terminato l’ultimo di conferimento, per quanto riguarda il sito di destino La dichiarazione di riutilizzo delle terre e rocce da scavo (modello C) è resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio e va inviata, oltre che al comune ove è ubicato il sito di origine del terreno anche al comune ove il terreno è destinato. modello D Viene introdotta la possibilità di riutilizzare il terreno scavato anche in presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti ed approvati dalla giunta provinciale o dall’APPA, presso un sito di destino che risulti anch’esso caratterizzato o dalla presenza di fenomeni di origine naturale analoghi o caratterizzato da destinazione d’uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine. Anche la dichiarazione nel modello D viene resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio NELL'ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.06.2009

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