Nuove modalità di invio della comunicazione relativa alla “chiamata” del lavoro intermittente

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012, conosciuta come “Riforma Fornero”. Come già comunicato la riforma ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro, che assumono o hanno in forza lavoratori con contratto intermittente, di comunicare, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, la durata della prestazione stessa. A parziale rettifica dell’Informativa precedentemente inviata, si comunica che il Ministero del Lavoro ha stabilito, con decorrenza
16 settembre 2012 l’entrata a regime delle nuove modalità di invio della comunicazione per lavoratori a chiamata, di seguito elencate:
Fino al 15 settembre 2012
: le comunicazioni in oggetto possono continuare ad essere effettuate con le modalità fino ad oggi adottate (indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro).
Dal 16 settembre 2012: la comunicazione preventiva dovrà invece essere effettuata
esclusivamente al Ministero del Lavoro attraverso uno dei seguenti canali:
  • FAX
    AL NUMERO 848800131;
  • MAIL ALL'INDIRIZZO
    INTERMITTENTI@LAVORO.GOV.IT ;
Per utilizzare le due modalità sopra elencate è necessario scaricare il modello creato ad hoc e disponibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it, compilandolo in ogni sua parte. Si rimette, in allegato, alla presente sia il modello che la guida per la sua compilazione. Nel modello viene richiesto il codice della comunicazione obbligatoria di assunzione corrispondente al lavoratore per il quale si sta effettuando la chiamata (codice reperibile sulla ricevuta del modello di assunzione). Nel caso di utilizzo del
FAX:
  • è possibile comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore;
  • è necessario conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, come ricevuta dell'avvenuta comunicazione.
Nel caso di utilizzo della
EMAIL:
  • una volta compilato il modello deve essere allegato ad una mail che avrà come oggetto “
    Comunicazione chiamata lavoro intermittente”;
  • è possibile comunicare, con un singolo modello, fino ad un
    massimo di 6 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavoratore, fino ad un massimo di 10 periodi.
SMS
AL NUMERO 3399942256. L'SMS deve una serie di dati, tra cui:
  • indirizzo e-mail del datore di lavoro;
  • codice fiscale del datore di lavoro e del/i lavoratore/i;
  • codice della comunicazione obbligatoria di assunzione corrispondente al lavoratore per il quale si sta effettuando la chiamata;
  • data inizio e data fine della prestazione; queste informazioni possono essere fornite in modalità multipla, ovvero possono essere comunicati più periodi di lavoro.
Possono essere comunicati, con un singolo SMS, fino ad un
massimo di
3 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata.
Nel caso di utilizzo dell’sms contattare l’Area Lavoro al fine di avere le dettagliate informazioni per l’invio dello stesso, in quanto è richiesta una specifica modalità di compilazione. Si ricorda come, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, risulti applicabile la
sanzione amministrativa da
euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
L’Area Lavoro è a disposizione per ogni chiarimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.09.2012

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