Omaggi ai clienti 2/2
bene oggetto dell’attività dell’impresa:
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è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (in sostanza l’omaggio è trattato come una vendita e quindi nasce un debito per l’iva riferita al valore dell’omaggio a carico dell’impresa donante)
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a meno che in sede di acquisto si sia deciso di non detrarre l’iva; in tal caso l’omaggio non fa scattare il debito iva.
spesa di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50, mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso. Resta sempre valida l’opzione b) vale a dire l’esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta sull’acquisto. In sintesi se l’impresa che commercializza borse decide di acquistare borse del valore di 100€ per donarle a potenziali clienti non può considerare detraibile quell’iva e quindi resta da percorrere solo l’opzione b).
spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
deducibili secondo i seguenti limiti:
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trattamento IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le
stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.
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deducibili per i soggetti che applicano il
metodo di bilancio; -
indeducibili per i soggetti che applicano il
metodo fiscale.
lavoratori autonomi, i costi sostenuti per l’acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono
deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.