Parlamento: nuova modalità di computo dei lavoratori a TD per l’applicazione della L. 300/70
Il calcolo avviene sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. Inoltre, l'articolo 12 utilizza la stessa modalità per il calcolo delle aziende ai fini dell'informazione e alla consultazione dei lavoratori di calcolo (articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25). In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.Art. 12 Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura diinfrazione 2010/2045. 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Criteri di computo). – 1. I limiti prescritti dal primo edal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensiledi lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni,sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto dellenorme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratorisubordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negliultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapportidi lavoro». 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi deimedesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, conriferimento al biennio antecedente a tale data.