Parlamento: pubblicata la Legge di Stabilità 2013, le novità in materia di lavoro

ASpI e mini ASpI
Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte alcune profonde modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di alcune novità che vanno ad incidere notevolmente su alcune materie come quella, ad esempio, del contributo d’ingresso all’ASpI, di cui si attende delucidazioni da aprte dell’Inps. Vengono, innanzitutto, modificate le lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 2 che disciplina il trattamento di sostegno ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova formulazione (lettera a) prevede che per i lavoratori “under 55”, l’ASpI sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti “negli ultimi dodici mesi”, anche in relazione ai trattamenti brevi di “mini ASpI”. Il testo della lettera b), prevede ora che per gli “over 55” ( di età pari ai 55), l’indennità sia corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti “negli ultimi diciotto mesi”. Viene modificato, poi, il comma 21 che riguarda la mini ASpI: l’indennità prevista dal precedente comma 20 (il requisito è di almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”. Al comma 22 è tolto il riferimento al “comma 15”: ciò significa che all’indennità di mini ASpI non trova più applicazione la previsione specifica contenuta in quel comma che fa riferimento a periodi sospensivi dell’indennità, a certe condizioni, in caso di nuova occupazione. Viene, altresì, introdotto un nuovo comma il 24 – bis che afferma l’applicabilità all’ASpI delle norme già operanti, per quanto applicabili e se in linea con la previsione della legge n. 92, in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Ma le
novità di maggiore contenuto si trovano nelle modifiche introdotte al comma 31 ove, la precedente dizione, affermava che, a partire dal 1° gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni,
fosse dovuta a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, nella quale andavano compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si era dato luogo alla restituzione prevista dal comma 30 (ossia, quella che concerne la trasformazione a tempo indeterminato o la costituzione di un rapporto sempre a tempo indeterminato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, cosa che dà diritto alla restituzione parziale del contributo addizionale pari all’1,40%).
Ora il nuovo comma 31 è cambiato almeno nel primo periodo. Infatti, il contributo d’ingresso all’ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013) e lo stesso è, in un certo senso predeterminato, corrispondendo al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (che per il 2013 è pari a 483,80 per ogni dodici mesi, atteso che il riferimento da tenere in considerazione è 1.180 euro mensili, secondo la previsione del comma 7, anche se, forse, ma qui è necessario un sollecito chiarimento dell’INPS, il limite da prendere come riferimento dovrebbe essere il massimale dell’integrazione salariale straordinaria, fissata per il 2012 a 1119,32 euro mensili). La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata. Per completezza di informazione va ricordato che per alcuni licenziamenti non si paga l’indennità di ingresso all’ASpI. Essi sono:
  1. i licenziamenti avvenuti al termine di procedure collettive di riduzione di personale per le quali il datore di lavoro paga il contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991) in forma ridotta (tre mensilità di integrazione salariale, in presenza di accordo sindacale, e in maniera piena (nove mensilità), in entrambe le ipotesi rateizzate in trenta mesi, in mancanza di accordo;
  2. fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  3. fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  4. i licenziamenti effettuati al termine della specifica procedura prevista dall’art. 4 da 1 a 7-ter (introdotto dalla legge n. 221/2011) della legge n 92/2012 relativa alle eccedenze di personale che interessano lavoratori prossimi (nel successivo quadriennio) al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il datore di lavoro recupera anche, tramite conguaglio, le somme pagate ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 e recita il comma 7 – ter “ non trova comunque applicazione l’art. 2, comma 31, della presente legge”.
Un’altra novità è contenuta al comma 39: dal 1° gennaio 2013 sarebbe dovuto scattare l’abbattimento per le agenzie di lavoro del contributo dovuto ai fondi di formazione per i lavoratori temporanei previsto dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003 (dal 4% al 2,6%), cosa che avrebbe, sostanzialmente, “ammortizzato” il contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a tempo determinato che scatterà dal 1° gennaio 2013. Ora, tale abbattimento è posticipato al 1° gennaio 2014. L’ultima modifica dell’art. 2 concerne il comma 71, lettera c): a partire dal 1° gennaio 2017 ad essere abrogato non sarà l’art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, ma l’art. 11, comma 2, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati.
Fondi bilaterali di solidarietà
Viene spostato (comma 251 dell’art. 3) al 17 luglio 2013 il termine ultimo per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori non coperti dall’ombrello “protettivo” della integrazione salariale. Viene cambiato anche il comma 4 di cui si è appena parlato, anche il comma 31 nel quale si stabilisce che i Fondi debbono assicurare per le causali di CIG e CIGS, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari almeno all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessive lavorabili da computare in un biennio mobile.
Incentivi all’occupazione
L’art. 4 della legge n. 92/2012 ingloba un nuovo comma, il 12 – bis: in materia di incentivi per l’incremento quali – quantitativo dell’occupazione giovanile e femminile, resta valido il DM “concertato” Lavoro – Economia del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. del successivo 17 ottobre, che prevede incentivi “graduali” in caso di trasformazione di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione, in rapporti a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a termine di durata di almeno dodici mesi.
Fondi strutturali 2007 – 2013
Il comma 253 prevede programmi cofinanziati ed, al contempo, incrementa le somme da stanziare finalizzate al Fondo per l’occupazione e la formazione.
Ammortizzatori sociali in deroga
Il comma 255 prevede un monitoraggio ministeriale sulle effettive esigenze di cassa destinate a questo tipo di interventi: se alla data del 30 aprile 2013 dovesse emergere dalle relazioni delle regioni e delle Province Autonome la necessità di ulteriori interventi finanziari, il Ministero del Lavoro potrà prevedere altre forme di intervento, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come, ad esempio, in via eccezionale, con la devoluzione delle risorse del 50% scaturente dall’aumento contributivo previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978, per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2013. La somma complessivamente destinata agli ammortizzatori in deroga è di 1.200 milioni di euro, frutto della somma tra 1.000 milioni già previsti dalla legge n. 92/2012 e 200 milioni dalla legge di stabilità (118 provenienti dal Fondo sgravi contributivi e 82 dal fondo per la formazione)
Contratti di solidarietà
Il contributo integrativo all’80% per i contratti di solidarietà è prorogato (comma 256) per tutto il 2013, con un tetto complessivo di 60 milioni di euro che, peraltro, ricomprende il finanziamento per lo stesso anno, dei contratti di solidarietà di tipo B con 35 milioni di euro. Questi ultimi, è bene ricordarlo, sono quelli previsti dall’art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/1993 e riguardano, in generale, le imprese non coperte dal trattamento integrativo salariale straordinario (cui sono, direttamente, collegati quelli di tipo A ex art. 1, comma 1, della legge n.863/1984) e quelle artigiane ove l’apposito fondo di solidarietà deve “concorrere” alla copertura.
Parità uomo – donna
Con alcune modifiche al D.L.vo n. 198/2006, il comma 338 introduce l’obbligo, a carico degli organismi di parità, dello scambio di informazioni disponibili, con gli altri organismi europei. Il divieto di qualsiasi discriminazione in materia di accesso al lavoro riguarda anche l’ampliamento di un’impresa o l’avvio e l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma (“inserimento” nell’art. 27, comma 1, del D.L.vo n. 198/2006).
Congedi parentali
Il comma 339 interviene profondamente su alcune disposizioni del D.L.vo n. 151/2001 in materia di congedi parentali, recependo la Direttiva CE 2010/18, attuativa dell’accordo quadro sottoscritto a livello europeo. All’art. 32, viene aggiunto un nuovo comma l’1-bis che affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria, con l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, con un occhio di riguardo, circa le modalità di fruizione, per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Il comma 3 dell’art. 32, seppur leggermente modificato, conferma la validità del termine di preavviso al datore di lavoro di quindici giorni per il “godimento” dell’istituto, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo. Dopo il comma 4 è stato aggiunto anche un altro comma, il 4 – bis: durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa. La norma è pienamente operativa dal 1° gennaio 2013, ma per la concreta attuazione si dovranno attendere le determinazioni delle pattuizioni collettive.
Finanziamento dei premi di produttività
Con il comma 481 il Legislatore, in attuazione anche dell’accordo sulla detassazione dei premi di produttività sottoscritto dalle parti sociali (ma non dalla CGIL), ha stanziato 950 milioni per l’anno 2013, cui dovrebbero essere aggiunti i 263 milioni già previsti dalla legge n. 83/2011, finalizzata ad una “speciale agevolazione”. Nulla di più, però, dice il provvedimento se non un rinvio ad un DPCM, “concertato” con il Ministro dell’Economia, da varare entro il prossimo 15 gennaio 2013 che dovrebbe fissare le modalità di attuazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.01.2013

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