Pignoramento dello stipendio per debiti tributari: nuovi limiti

L'art. 3, comma 5, Dl n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo 2012, ha aggiunto, nel Dpr n. 602/1973, in materia di pignoramenti presso terzi disposti dall'agente della riscossione, l'art. 72-
ter, recante il titolo "Limiti di pignorabilità".
Il legislatore ha fissato nuovi limiti di pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro (comprese quelle previste alla risoluzione del rapporto di lavoro) differenziati in funzione dell'ammontare dei citati emolumenti. Nuovi limiti di pignorabilità dello stipendio Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (ad esempio il trattamento di fine rapporto), di ammontare non superiore a 5.000,00 euro possono essere pignorate dall'Agente della riscossione entro i seguenti nuovi limiti:
  • un decimo, per importi fino a 2.000,00 euro;
  • un settimo per importi da 2.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro.
Per i medesimi emolumenti di ammontare superiore a 5.000,00 euro rimane invece confermata la misura del
pignoramento pari a un quinto, prevista dall'art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili).
Gli effetti per il lavoratore e per il datore di lavoro
  • il lavoratore, con compensi entro le predette nuove soglie, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, dal 2 marzo 2012 (anche per i pignoramenti già in corso), somme derivanti da atto di
    pignoramento dell'Agente della riscossione di importo nettamente inferiore, allungando, inevitabilmente, il periodo necessario per sanare l'intero debito. Ne consegue altresì che il limite di trattenuta potrà variare, da un mese all'altro, in funzione degli emolumenti erogati;
  • il
    datore si trova invece maggiormente coinvolto (nei calcoli) e impegnato (per l'allungamento del periodo di
    pignoramento) nelle operazioni di trattenuta (deve verificare quale limite applicare in funzione dei compensi corrisposti) e di versamento. Si ricorda che trattandosi di pignoramenti disposti dall'Agente della riscossione non sorge l'obbligo di effettuare dichiarazioni nel mod. 770.
Concorso con altri pignoramenti La nuova disposizione non modifica l'art. 545 c.p.c. nella parte in cui prevede che in caso di simultaneo concorso di atti di
pignoramento la trattenuta non può estendersi oltre la metà delle somme (pignorabili) dovute al lavoratore.

Articolo
545 c.p.c.
Crediti impignorabili 1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. 2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 3. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. 4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 5. Il
pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Adempimenti del datore di lavoro Si ricorda altresì che le vigenti disposizioni fiscali (Agenzia delle Entrate, provv. 3 marzo 2010) prevedono che in caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore
, ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli artt. 23 e ss. Dpr n. 600/1973, opera, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Pertanto, il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone (come nel caso dell'Agente della riscossione), non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, ma ha l'obbligo di indicare nel mod. 770 i dati del percettore e l'ammontare delle somme erogate (Agenzia delle Entrate, circolare 2.3.2011, n. 8). Quest'ultimo adempimento è posto a carico dell'erogatore anche nei casi in cui egli non operi un prelievo alla fonte o perché il creditore pignoratizio non è un soggetto Irpef ovvero perché le somme erogate non hanno natura reddituale o non scontano ritenute alla fonte in base alle disposizioni richiamate. Con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, non trovano applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dall'effettuazione di ogni adempimento (quindi anche la registrazione nel mod. 770) (cfr. AE, circ. n. 8/2011, cit.). Infatti, in considerazione della
ratio che ispira la nuova disciplina, finalizzata al recupero di materia imponibile, evitando di affidarsi all'autotassazione del creditore pignoratizio, nelle suddette ipotesi tale pericolo non ricorrerebbe dal momento che il creditore pignoratizio coincide con l'Agente della riscossione, cioè il soggetto al quale l'Agenzia delle Entrate affida la riscossione dei tributi.

Le nuove regole del pignoramento dello stipendio
Agente della riscossione

Atto di
pignoramento

Datore di lavoro (terzo erogatore)

Trattiene le somme e le versa all'Agente

Entro i seguenti limiti (somme dovute a titolo di stipendio, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese le somme di fine lavoro)
Un decimo Un settimo Un quinto
Importi fino a 2.000 euro Importi fino a 5.000 euro Importi superiori a 5.000 euro

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.06.2012

CONDIVIDI LA NOTIZIA