Pignoramento dello stipendio per debiti tributari: nuovi limiti
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un decimo, per importi fino a 2.000,00 euro; -
un settimo per importi da 2.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro.
pignoramento pari a un quinto, prevista dall'art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili).
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il lavoratore, con compensi entro le predette nuove soglie, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, dal 2 marzo 2012 (anche per i pignoramenti già in corso), somme derivanti da atto di
pignoramento dell'Agente della riscossione di importo nettamente inferiore, allungando, inevitabilmente, il periodo necessario per sanare l'intero debito. Ne consegue altresì che il limite di trattenuta potrà variare, da un mese all'altro, in funzione degli emolumenti erogati; -
il
datore si trova invece maggiormente coinvolto (nei calcoli) e impegnato (per l'allungamento del periodo di
pignoramento) nelle operazioni di trattenuta (deve verificare quale limite applicare in funzione dei compensi corrisposti) e di versamento. Si ricorda che trattandosi di pignoramenti disposti dall'Agente della riscossione non sorge l'obbligo di effettuare dichiarazioni nel mod. 770.
pignoramento la trattenuta non può estendersi oltre la metà delle somme (pignorabili) dovute al lavoratore.
545 c.p.c. pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. |
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