Plusvalenze su aziende e immobili: una correlazione impropria

Tali cessioni sono soggette ad una tassazione ai fini delle imposte dirette calcolata sul prezzo di vendita (dato certo). Il medesimo atto è anche soggetto ad imposta di registro calcolata sul “valore” dell’azienda o dell’immobile (dato opinabile). Spesso tale valore veniva determinato dall’ufficio accertatore in misura superiore al prezzo (teoricamente al solo fine di liquidare l’imposta di registro). Automaticamente poi gli uffici utilizzavano tale “valore” per aumentare anche la plusvalenza ai fini delle imposte dirette. In sostanza parificavano prezzo e valore. Con ordinanza n. 11543/2016 del 6 giugno 2016, la Cassazione, prendendo spunto dal Dl 147/2015 che ha risolto il problema per il futuro, ha disposto che tale prassi impropria non sia applicabile nemmeno per il passato (risolvendo di fatto i numerosi contenziosi in corso).

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.06.2016

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