Prime indicazioni per lo sgravio contributivo anno 2013

Sgravio Anno 2013 Fermo restando che il co. 68 dell’art. 1 della Legge n. 247/2007 prevede uno stanziamento annuo di fondi pari a 607 milioni di euro, con la pubblicazione del Decreto 14 febbraio 2014, il Ministero del Lavoro ha stabilito che, per l’anno 2013, detti fondi siano ripartiti nella misura del: – 62,5% per la contrattazione aziendale; – 37,5% per la contrattazione territoriale. Il beneficio previdenziale prevede uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali (contratti di secondo livello), nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. A seguito dei monitoraggi che l’INPS effettuerà, potrà essere rideterminato per il 2013 detto limite massimo, entro la soglia del 5% così come stabilito dalla Legge n. 247/2007, art. 1 co. 67. Retribuzione contrattuale La Circolare INPS n. 78/2014 ricorda innanzitutto che il Decreto ha fissato al 2,25%, il tetto della retribuzione su cui è possibile beneficiare dell’agevolazione contributiva. Il limite del 2,25% è calcolato sulla imponibile previdenziale annua di ciascun lavoratore. L’Istituto ricorda, inoltre, che a seguito di successivo monitoraggio degli sgravi richiesti, tale “tetto” potrà essere rideterminato nel limite massimo del 5%
della retribuzione contrattuale, limite così stabilito dal co. 67, art. 1, Legge n. 247/2007, istitutiva dello sgravio contributivo stesso.
Misura dello sgravio Relativamente alla misura dello sgravio, l’INPS ribadisce che il beneficio contributivo è pari all’aliquota a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 25 punti percentuali, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate; all’intera aliquota posta a carico del lavoratore pari al: – 9,19% per la generalità delle aziende; – 9,49% per i dipendenti di aziende soggette alla Cigs (art. 9, Legge n. 407/1990); – 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; – 5,84% per gli apprendisti. Inoltre si ritiene utile ricordare che anche il contributo addizionale dell’1,4%, da versare a carico dell’impresa per le assunzioni a tempo determinato, può essere oggetto dello sgravio contributivo, così come ricordato dall’Inps nella circolare n. 140/2012. In ogni caso rimane escluso dallo sgravio il contributo versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione prevista per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% (ex art. 25, co. 4, della Legge n. 845/1978). Accesso al beneficio Con riferimento ai contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedano somme premiali relative all’anno 2013, si ricorda che il requisito necessario per godere del beneficio è il deposito di detto accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Poiché il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2014, i 30 giorni decorrono dalla data del 30 maggio compreso. Poiché il 30° giorno cade di sabato (28 maggio 2014), il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo (30 giugno 2014). Pertanto, lo sgravio è applicabile anche ai contratti depositati entro il 30 giugno 2014. L’INPS ricorda che ai fini della concessione dello sgravio vanno rispettate le condizioni in materia di regolarità contributiva
e corrispondenza della parte economica degli accordi e contratti collettivi (DURC interno).
Modalità di richiesta dello sgravio L’accesso al beneficio contributivo potrà avvenire solo previa presentazione di richiesta telematica, anche tramite intermediario: o la procedura telematica INPS, per la ricezione di dette richieste provvederà ad assegnare un numero di protocollo informatico a tutte le domande inviate; o l’acquisizione delle richieste potrà avvenire sia per singola domanda che tramite flusso contenente più domande (invio massivo di richieste da parte di intermediari abilitati). L’istanza da trasmettere all’Istituto deve contenere le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda); b) la tipologia di contratto (aziendale/territoriale) e data di sottoscrizione del contratto; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; e) altre indicazioni eventualmente richieste dall’Inps con le successive indicazioni che saranno fornite. La circolare Inps ricorda, inoltre, che con successivo messaggio
verranno resi noti sia la data e l’ora
a partire dalle quali potranno essere inviate le richieste di sgravio 2013, sia la documentazione di supporto sulla struttura del Flusso Xml qualora si decida di optare per tale canale d’invio (alternativa all’acquisizione on-line delle singole domande).

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.06.2014

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