Proroga scadenza di validità della CQC – Carta Qualificazione Conducente

CQC ottenuta per documentazione – Scadenza validità prorogata di 2 anni Come noto, i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione devono frequentare un corso di formazione periodica entro 5 anni dal:
  • 10 settembre 2008 (trasporto di persone) cioè entro il 9 settembre 2013
  • 10 settembre 2009 (trasporto di cose), cioè entro il 9 settembre 2014
  • per il trasporto PERSONE la data entro la quale dovrà essere perfezionata la formazione periodica è quella del 9 settembre 2015 e non più il 9 settembre 2013.
  • per il trasporto MERCI la data entro la quale dovrà essere perfezionata la formazione periodica è quella del 9 settembre 2016 e non più il 9 settembre 2014.
Al fine di evitare discriminazioni tra conducenti che hanno rinnovato la CQC (ottenendo una scadenza del 9 settembre 2018 per il trasporto di persone e del 9 settembre 2019 per il trasporto di merci) e quelli che non vi hanno ancora provveduto, il D.D. 6 agosto 2013 ha previsto che
i corsi sono da considerarsi utili per rinnovare la validità della CQC fino al 9 settembre 2020 per il trasporto di persone e
fino al 9 settembre 2021 per il trasporto di cose.
A tale scopo, l’archivio nazionale degli abilitati alla guida sarà aggiornato con le nuove date di scadenza della CQC, come sopra evidenziato.
I conducenti titolari di patente CQC o CQC card (autisti stranieri) con scadenza al 9 settembre 2013 e 9 settembre 2014, potranno:
  • frequentare un corso di formazione periodica ottenendo il rinnovo rispettivamente fino al 9 settembre 2020 e 9 settembre 2021;
  • richiedere un duplicato della patente o della CQC card ottenendo un documento che riporterà rispettivamente la data del 9 settembre 2015 e del 9 settembre 2016.
I conducenti che hanno frequentato un corso di formazione periodica e non hanno ancora ricevuto la nuova patente CQC, la otterranno con scadenza 9.9.2020 e 9.9.2021, mentre quelli che hanno già ottenuto il documento rinnovato, potranno ottenere la validità “estesa”, al primo rilascio di duplicato di patente o CQC card. La direttiva 2003/59/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare tale termine al fine di introdurre una gradualità nella formazione periodica. Alcuni Paesi UE (Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Portogallo, Spagna e Norvegia) si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dalla predetta direttiva di stabilire termini più lunghi (2015 per i titolari di patenti D e DE; 2016 per patenti C e CE) per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti. Al fine di garantire una parità di trattamento tra conducenti italiani e comunitari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche normative che consentono quindi di non gravare le imprese italiane di costi di formazione non sostenuti dalle concorrenti imprese comunitarie, restando bene inteso che sotto il profilo sanzionatorio non debbono essere sanzionati negli Stati membri i conducenti che non abbiano completato la formazione periodica fino alle relative scadenze.

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.08.2013

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