Pubblicate le nuove LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 , da considerarsi
sostitutiva delle due precedenti, rispettivamente Determinazione n. 8 del 18.11.2010, recante le prime indicazioni sul tema (adottata all’indomani della pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legge n.187/2010); e Determinazione n. 10 d.d. 22.12.2010 (adottata a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.217/2010, di conversione del Decreto Legge).
riordina quanto affermato nei precedenti atti di determinazione e
fornisce nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.
si applica a tutti i contratti in corso e, più in particolare, a
tutti i pagamenti ancora da effettuare.
automaticamente integrati delle clausole di tracciabilità, mentre i nuovi contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la
clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi.
pilastri fondamentali dell’art. 3 della Legge 136/2010:
essenzialmente in tre adempimenti:
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (…)”
non impone agli operatori della filiera l’indicazione del CIG
nell’ambito delle fatture emesse per l’esecuzione del contratto o del subcontratto. La normativa, infatti, si occupa della sola tracciabiltà dei
flussi finanziari.
nella fattura in un caso specifico, relativo al
caso di acquisto destinato a più commesse.
occorre, di regola, effettuare distinti pagamenti per ogni commessa. In alternativa – se tale possibilità è compatibile con il tracciato bancario –
indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo restando l’onere di conservare idonea documentazione contabile.
consentono di indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura.
transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
non vada indicato il codice CUP / CIG.
bonifico e alla
Ri.ba, è consentito anche il
RID nonché l’utilizzo di
assegni bancari e postali purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
senza l’indicazione del CIG/CUP.