Questione versamento contributi ENPALS da parte di fotografi e videoperatori artigiani

L’INPS, tenendo conto della nostra specificità e cioè che in PAT tutti i fotografi e i videoperatori sono iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane, riconosce il cumulo – ai fini della pensione – degli eventuali contributi versati all’ENPALS con i contributi versati alla gestione INPS artigiani. Il Presidente di categoria Corrado Poli esprime soddisfazione per il buon esito della vicenda. “Alcune categorie di lavoratori possono essere inquadrate nell’ambito dello spettacolo, a prescindere dalle concrete indagini sulla concreta attività esercitata, in quanto le relative prestazioni sono volte immancabilmente a realizzare uno spettacolo e ciò accade, in particolare, per quelle figure più strettamente artistiche quali gli attori, i cantanti, i concertisti, i registi, i direttori di orchestra, i ballerini, ma anche, secondo un consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, per alcune <<categorie non facenti parte del settore artistico come i tecnici del montaggio e del suono, dello sviluppo e stampa, degli operatori di ripresa, dei doppiatori, per i quali sarebbe davvero arduo concepire lo svolgimento di attività che non si traducano in spettacolo>>. Si ritiene, invece, che, per le altre categorie di lavoratori che svolgono in forma autonoma una prestazione lavorativa con le caratteristiche tipiche dell’attività artigianale, come definita dai competenti Organismi all’uopo deputati presso le locali CCIAA, non possano essere inquadrate nel settore dello spettacolo. Pertanto, i titolari d’impresa saranno assicurati, ove ne ricorrano i requisiti, alla gestione artigiani e, nel caso in cui effettuino anche prestazioni personali a vantaggio di terzi, finalizzate alla realizzazione di uno spettacolo, saranno altresì assicurati all’Enpals, con eventuale sovrapposizione dei periodi di copertura previdenziale, utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico.” L’Area Categorie dell’Associazione è a Vostra disposizione per i chiarimenti del caso.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.03.2015

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