Raccolta e trasporto di toner

Il Decreto (in allegato) emanato in attuazione dell’art. 195, comma 2, lettera s-bis, del D.lgs. n. 152/2006, condiziona l’applicazione delle modalità amministrative semplificate ai casi in cui i
toner per stampanti siano destinati al recupero e conferiti dagli utenti finali direttamente agli impianti autorizzati.
Il regime semplificato riguarda le cartucce esaurite, usate in stampanti laser, a getto d'inchiostro (
cd. ink jet) e ad aghi, individuate con il codice Catalogo Europeo Rifiuti n. 080318 non contenenti sostanze pericolose (art. 1) e con il codice n. 080317 contenenti sostanze pericolose (art. 2).
L’art. 1, comma 2, stabilisce la possibilità di utilizzare in luogo del formulario di trasporto ex art. 193 D.lgs. n. 152/2006 il documento di trasporto ex Dpr 14 agosto 1996 n. 472; ciò solo a condizione che non vi siano depositi intermedi. Per la raccolta ed il trasporto, il comma 3 prescrive l'utilizzo di imballi del tipo "
eco box", con un quantitativo massimo di 30 kg.
Se il trasporto è effettuato da corrieri e vettori per conto terzi, che lo svolgono in via non principale ed in misura non superiore ai 30 kg giornalieri, il comma 4 stabilisce che queste imprese possono essere iscritte all’Albo nazionale Gestori ambientali in via semplificata, secondo lo schema del comma 8, art. 212, D.lgs. n. 152/06. Tale semplificazione viene estesa dall’art. 2 anche ai trasportatori di
toner contenenti sostanze pericolose (codice Catalogo Europeo Rifiuti n. 080317).

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.11.2008

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