Recupero accise gasolio: presentazione domande per il rimborso di luglio ed agosto

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato dal 1° luglio al 31 agosto 2023.

Per il periodo indicato, il rimborso è stato esteso anche alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus (ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218) che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI” ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società. Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale-E.D.I., si ricorda che il  contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000) deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla dichiarazione stessa.

Il recupero delle accise può essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.Si precisa che è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso.

Per le imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus sarà necessaria la compilazione del Quadro A-2 (relativo al trasporto turistico di persone) appositamente dedicato all’inserimento dei dati dei consumi di gasolio effettuati dagli autobus sopra identificati, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

Nello specifico, nel Quadro A-2, l’esercente l’attività di trasporto turistico di persone avrà cura di riportare per ciascun autobus utilizzato:

  • la targa (colonna 1);
  • il titolo di possesso (colonna 2) tra quelli specificatamente previsti per tale attività: proprietà, locazione senza conducente, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio, altro;
  • le date di inizio (colonna 3) e fine (colonna 4) possesso
  • il numero totale delle fatture d’acquisto di carburante (colonna 5);
  • i litri consumati da ciascun mezzo nel periodo di riferimento (colonna 7);
  • i chilometri effettivamente percorsi (colonna 8) da ciascun veicolo (ottenuti come differenza delle letture al contachilometri ad inizio e fine periodo riferimento).

La colonna “MEZZI SPECIALI” (colonna 6) non è compilabile e deve essere obbligatoriamente valorizzata con l’indicazione “0 – No mezzo speciale”.

Si ricorda l’obbligo di allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi al beneficio, riferiti a ciascuno di quelli riportati nel quadro A-2.

 

Per ogni altro dettaglio ti invitiamo a visitare la pagina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.10.2023

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
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