Registro operatori legno EUTR: chiarimenti e scadenza anno 2022

Entro il prossimo 15 gennaio 2023 andranno comunicati, nel portale del Registro Operatori Legno, i quantitativi di materiale acquistato direttamente da Enti pubblici o da Paesi extra UE relativi all’anno 2022.

A questo link si trova una interessante ed utile news pubblicata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste rispetto al tema del Registro Legno.

Infine forniamo la risposta ufficiale del Ministero ad un nostro quesito:

Domanda

Le segherie o le imprese produttrici di imballaggi che acquistano legname da enti pubblici o da Paesi extra UE, quali dati devono comunicare nel RIL? Il materiale risultante dalle fatture di acquisto oppure i quantitativi di materiale risultante dalle loro lavorazioni (quindi i chilli di pallet, travi, segatura, etc…)?

Risposta

All’atto dell’iscrizione al Registro Imprese Legno (R.I.L.), l’operatore dovrà dichiarare, nella sezione “Inserimento Attività”, se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso, dovrà indicare la quantità totale in Kg. effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, l’anno precedente a quello di iscrizione. Pertanto, nel caso specifico, dovrà essere indicata per ciascun codice merceologico, con lo stesso paese di origine, la quantità di prodotti immessi sul mercato l’anno precedente a quello di iscrizione.

Qualora un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell’iscrizione annuale da parte dell’operatore. Nel caso di acquisto di legname “commercializzato” ai fini EUTR da Enti pubblici, chi acquista si configura come commerciante EUTR e pertanto non è tenuto ad iscriversi al RIL.

Per completezza di informazione, si rammenta che, ai sensi dell’art.3 c.6 del DM 9 febbraio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.01.2011

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REFERENTE

Jacopo Pedrotti
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