Restauratori di Beni Culturali – Tempi di attuazione della norma

Commissione VII Senato mercoledì 4 dicembre 2013 Interrogazione a risposta orale 3-00465 Senatore Andrea MARCUCCI (PD). Restauratori dei Beni Culturali – tempi di attuazione della norma Mi riferisco all’interrogazione con la quale il Presidente Marcucci chiede i motivi del ritardo con il quale si sta dando attuazione alla disciplina transitoria per l’acquisizione della qualifica professionale di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali e quali sono i tempi di attuazione previsti. Vi comunico, sin d’ora, che mi prenderò alcuni minuti per la risposta, proprio perché conosco l’interesse del Presidente Marcucci alla questione e mi preme, al contempo, dar conto con precisione delle attività e delle iniziative succedutesi. Vorrei ricordare che la legge 14 gennaio 2013 n. 7, “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore di beni culturali”, ha apportato significative modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Come riferito dal Presidente Marcucci, il Segretario generale ha affidato ad un Gruppo di lavoro (denominato “Qualifiche professionali in materia di restauro”) il compito di curare gli adempimenti necessari ad avviare la procedura di selezione pubblica per l’attuazione della legge. Nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro, che si avvale di professionalità che fin dal 2009 si sono occupate della complessa problematica insita nell’attuazione dell’art.182, sono emerse importanti criticità che hanno evidenziato come fosse difficile trovare una loro soluzione mediante la sola interpretazione della norma e fosse invece necessario un nuovo intervento normativo chiarificatore. Mi riferisco, in particolare, al fatto che i dodici settori specialistici, elementi sostanziali nella futura attività lavorativa dei restauratori, sono stati introdotti dalla legge n. 7/2013 senza alcuna specifica in merito alle modalità della loro attribuzione, e hanno al contempo aggravato la procedura, considerata la conseguente necessità di dover effettuare 12 prove distinte in sede di qualificazione. Si crea, inoltre, uno scollamento tra i 12 settori per i quali si acquisisce la qualifica di restauratore e i sei percorsi formativi professionalizzanti in cui si articola il l’insegnamento per il restauratore (ai sensi dell’allegato B del D.M. 26 maggio 2009, n. 87 – Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro….). La previsione normativa, rinviando poi all’allegato A del regolamento di cui al Decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 (
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori….) crea un ampliamento dell’accesso dando la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore anche a coloro che hanno svolto attività non fondamentali e tipizzanti.
Ulteriori problemi sono sorti per l’individuazione, tra i documenti attestanti l’attività svolta, degli “atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;” atti che tuttavia non sono presenti negli archivi degli organi che svolgono la tutela, fatta eccezione per i casi che vedono un’esecuzione diretta dei lavori. Da ultimo il problema dell’inquadramento
ope legis dei restauratori interni. La nuova norma, per effetto dell’inclusione dei 12 settori, sembra essere di difficile applicazione ai restauratori interni che sono inquadrati nei ruoli di restauratore.
Le medesime difficoltà di interpretazione della norma sono state rilevate anche dalle associazioni di settore che hanno chiesto di essere ascoltate. Con successive audizioni infatti il Gruppo di lavoro ha proceduto ad incontrare tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta. Gli intervenuti alle audizioni hanno presentato varie ipotesi interpretative della norma: convergendo tutti sull’unicità della qualifica professionale di Restauratore di beni culturali, ipotizzando una attribuzione nell'ambito del settore o dei settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato solo ai fini dell’attività professionale, e sul fatto che detta attribuzione dovrebbe quindi derivare dalle specificità presenti nel percorso formativo di ogni singolo concorrente. Tutte le Associazioni hanno, inoltre, ribadito l’opportunità di risolvere le criticità in via interpretativa, ma con grande attenzione per evitare l’insorgere di contenziosi che potrebbero nuovamente bloccare la procedura. Gli approfondimenti svolti dal Gruppo di lavoro sui temi emersi nel corso delle audizioni ha, invece, evidenziato che la questione dell’applicazione degli elenchi riferiti a 12 settori di competenza, non era risolvibile in via interpretativa e che occorreva poter operare nel corpo della legge una modifica attraverso l’approvazione di uno specifico emendamento. L’emendamento inserito nel decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 in sede di conversione nella legge 7 ottobre 2013, n. 112 (articolo 3-
quinquies) ha ribadito la presenza dei dodici settori di competenza, definendo in particolare la durata dei periodi di lavoro necessari per avervi accesso.
Con tale chiarimento, indispensabile per la definizione delle linee guida e della modulistica connessa, il Gruppo di lavoro ha potuto riprendere i lavori per definire l’articolazione da dare all’iter che dovrà essere seguito per la presentazione dei documenti, per la loro validazione e per l’accesso alle prove di idoneità. La procedura unica deve quindi necessariamente articolarsi in diverse fasi e solo al termine di queste gli interessati verranno inseriti negli elenchi specifici contemporaneamente. Al momento, l’Amministrazione sta definendo le linee guida per l’espletamento dell’indicata procedura, che andranno pubblicate con Decreto Ministeriale e che consentiranno di chiarire meglio la normativa e di precisare le fasi procedimentali e la documentazione da produrre. Vorrei precisare che linee guida, modulistica e procedure non potevano essere predisposte in assenza di una norma (poi intervenuta, appunto con l’articolo 3-quinquies del DL Valore Cultura) che chiarisse le modalità di assegnazione dei settori che di fatto costituiscono un elemento di notevole complessità per tutta la procedura che dovrà, in fase di esame di idoneità, prevedere 12 prove specifiche da svolgere in tempi diversi per consentire la partecipazione di coloro che intendono acquisire l’iscrizione in settori diversi. Nel contempo, il Ministero, sta provvedendo altresì alle formalità e agli accordi istituzionali necessari per l’adozione dei Decreti relativi allo svolgimento delle prove, con l’obiettivo di rispettare il termine del 30 giugno 2015, previsto dal novellato art. 182 per la conclusione della selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore.

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.12.2013

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