Rifiuti speciali: importante semplificazione per le categorie acconciatura ed estetica!

Con l’entra in vigore della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 cosiddetta “Collegato Ambientale” è stata introdotta un’importante semplificazione in campo ambientale per le attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi e saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing). Come più volte sollecitato da parte dell’Associazione Artigiani, la norma ha ricompreso tali attività nell’ambito di quelle considerate a ridotto impatto ambientale, ed ha esteso a tutti i rifiuti pericolosi prodotti le semplificazioni già previste per i taglienti a rischio infettivo (codice CER 18.01.03*). La norma prevede che tutti i rifiuti pericolosi prodotti (ad esempio: bombolette spray –CER 15.01.11*, rifiuti taglienti a rischio infettivo CER 18.01.03*) possono essere conferiti (anche in conto proprio previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali) ad impianti che effettuano operazioni autorizzate di smaltimento, senza l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti (modello unico di dichiarazione ambientale). Gli obblighi di tracciabilità sono assolti attraverso la compilazione e conservazione in ordine cronologico, nella sede dei soggetti esercenti l’attività o presso le Associazioni di Categoria, dei formulari di trasporto rifiuti. Pertanto, dal 2 febbraio p.v. (data di entrata in vigore della legge) rimane l’obbligo di smaltire correttamente e comunque una volta all’anno i rifiuti speciali prodotti,
ma non servirà più compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti e presentare la dichiarazione MUD.
L'Associazione si ritiene soddisfatta per l'importante modifica normativa.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.01.2016

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