Rinuncia dei soci ai propri crediti dall’1.1.2016

Accade altresì che i soci decidano di rinunciare alla restituzione di tali somme; dal punto di vista fiscale il venire meno di un debito costituisce una sopravvenienza attiva imponibile tuttavia se la rinuncia proviene da parte dei soci e riguarda i loro crediti tale beneficio non viene tassato in capo alla società. Il Dlgs 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto qualche novità all’art.88 del Tuir che regola la materia a partire dall’1.1.2016. Iin particolare si specifica che «si considera sopravvenienza attiva
[e quindi imponibile] la parte di rinuncia al credito che eccede il relativo valore fiscale».
La norma è posta per evitare una manovra elusiva che consentirebbe di mascherare rinunce di crediti da parte di non soci (e quindi imponibili) in rinunce da parte dei soci (non imponibili). Da ciò ne deriva che la parte del credito a cui il socio si rinuncia, eccedente il valore fiscale, sarà soggetta a tassazione in quanto sopravvenienza attiva. L’introduzione di questo nuovo comma, richiede per le rinunce ai crediti da parte dei soci un’attenzione maggiore. Tali rinunce infatti,
dovranno d’ora in avanti riportare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesta il valore fiscalmente riconosciuto del credito e l’oggetto della rinuncia. In mancanza di una corretta documentazione, la società partecipata dovrà considerare il valore fiscale del credito pari a zero e quindi sarà costretta a tassare tutta la rinuncia effettuata dal socio per l’intero importo.

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.02.2016

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