Riposo settimanale degli autisti – Indicazioni operative – Chiarimenti Ministero Lavoro

In sintesi, la problematica riguardava la possibilità, in caso di riposo settimanale ridotto (almeno 24 ore continuative) di poterlo compensare (entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione) anche in forma frazionata, invece che soltanto in un'unica soluzione. Nella maggior parte delle lingue ufficiali del Regolamento (CE) 561/2006, il medesimo passaggio normativo impone esplicitamente che la fruizione del periodo di riposo settimanale a compensazione di quello eventualmente non goduto dall'autotrasportatore (21 ore al massimo, per il combinato disposto fra l'art. 4, lett. h) e l'art. 8, par. 6)
avvenga "in blocco", cioè in una volta sola.
Il testo letterale della norma, nella maggior parte delle lingue ufficiali dell’Unione,
non consente al datore di lavoro di ripartire in più frazioni il credito orario complessivo del lavoratore per le ore di riposo settimanale non goduto, come invece parrebbe consentito, in via interpretativa, dal testo della norma in lingua italiana.
Il Ministero del lavoro, con una propria recente circolare, ha precisato che il periodo di riposo equivalente (21 ore) preso a compensazione di un riposo settimanale ridotto va fruito “in blocco”, ovvero in una sola volta, sempre consecutivamente ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Il Ministero del Lavoro, con la circolare suddetta, ha chiarito che dovrà essere sanzionata una compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art. 174, comma 7, secondo paragrafo del Codice della strada e che quindi detta compensazione deve avvenire in un'unica soluzione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.05.2015

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