Rivalutazione di terreni e di partecipazioni
-
la possibilità di
scomputare l’imposta precedentemente versata sugli stessi beni già rivalutati; -
ovvero la possibilità di
chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata; -
la possibilità di
non versare la seconda e terza rata relative alla rivalutazione all’1.1.2010 per coloro che avevano scelto di rateizzare il pagamento le cui rate residuescadono il
31.10.2011 e il 31.10.2012.