Serbatoi carburante ad uso privato – nuovi obblighi dal 1° aprile 2020

Ancora burocrazia, ancora ostacoli da superare per le nostre imprese

“Un ulteriore adempimento si aggiunge ai tanti altri che quotidianamente ci vengono imposti. Ormai per le nostre imprese la burocrazia sta diventando insopportabile” afferma il presidente provinciale dell’Associazione Artigiani Marco Segatta “Ci rendiamo perfettamente conto che la norma sia stata introdotta per contenere il traffico illecito di gasolio, ma allo stesso tempo il legislatore dovrebbe mettersi nei panni delle piccole imprese. Ormai passiamo il tempo in ufficio a sistemare carte, invece che dedicarlo alle nostre attività”

Entro il 1° aprile le imprese che abbiano ottenuto l’autorizzazione comunale per l’installazione ed esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi di capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc, dovranno presentare all’Ufficio delle Dogane di competenza la denuncia di esercizio per l’ottenimento della licenza fiscale e dovranno effettuare la tenuta semplificata del registro di carico-scarico per la contabilizzazione dei prodotti petroliferi.

 L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la determina che stabilisce le modalità per la tenuta semplificata del registro di carico e scarico dei depositi e degli impianti ad uso privato di carburanti al fine di contrastare frodi in materia di accise.

Le disposizioni semplificate si applicano solo agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi e che abbiano ottenuto l’autorizzazione comunale per l’installazione ed esercizio. Sarà obbligatoria la tenuta del registro di carico-scarico per la contabilizzazione dei prodotti con modalità semplificate ovvero su supporto elettronico oppure cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. I registri di carico-scarico dovranno essere conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima annotazione.

Per i depositi industriali di prodotti energetici per uso privato la soglia di capacità per la denuncia di esercizio per ottenere la licenza fiscale è stata abbassata da 25 metri cubi a 10 metri cubi.

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.02.2020

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