Sgravi contributivi legati a nuove assunzioni – incremento occupazionale netto
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il punto 17 degli
Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: “(…)
è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico ( “;
calcolato come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione
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secondo la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2, il “
numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA “.
nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione
va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
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sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
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al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.